economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Continua -> Cap.1 Prescrizione e decadenza

B) L'art. 2946 c.c. stabilisce testualmente : "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione V civile, con le sentenze n. 11511 del 07/09/2001 e n. 11416 del 05/09/2000) ha sempre precisato che il rimborso del credito fiscale, o chiesto nella dichiarazione dei redditi o esercitato nei termini di decadenza di cui alla precedente lett. A), per imposte versate in eccesso, è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., che decorre, per ciascuna annualità, dalla data di presentazione della stessa dichiarazione dei redditi, se il rimborso è ivi evidenziato, o dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), quando ci sono cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non semplici ostacoli di fatto (Corte di Cassazione, Sez. civile, sentenze n. 2913 del 27/02/2002, n. 15622 dell'11/12/2001 e n. 12825 del 19/11/1999).

Invece, con l'interessante, e sotto certi aspetti condivisibile, sentenza n. 11830 del 06/08/2002, la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - ha persino stabilito che, una volta che il credito si sia consolidato, attraverso un riconoscimento implicito, in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad eseguire il rimborso ed il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso.

C) E' importante, dunque, che il contribuente rispetti, scrupolosamente, i termini di decadenza e di prescrizione di cui sopra se non vuol perdere definitivamente il suo diritto al rimborso, pur se legittimo e dovuto.
A tal proposito, però, occorre precisare che l'art. 2, comma 58, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha testualmente disposto che: "Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti".
Questa norma speciale, però, annulla la prescrizione decennale soltanto per le imposte IRPEF e IRPEG sino al periodo d'imposta 1996; ciò significa, a contrario, che per i rimborsi ILOR sino al 1996 nonché per tutti gli altri tipi di rimborso per gli anni dal 1997 in poi è necessario attivarsi per non far decorrere inutilmente il termine di prescrizione decennale.

 
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