cultura
10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

I rapporti di lavoro descritti nelle pagine precedenti rientrano nella tipologia contrattuale del lavoro subordinato e sono soggetti all'applicazione dei contratti collettivi nazionali.
Esistono però anche altre forme professionali che non rientrano nella definizione di cui sopra. Si tratta dei lavori socialmente utili e della collaborazione coordinata e continuativa, che non prevedono alcuna applicazione dei contratti collettivi nazionali.


I lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili comprendono tutte quelle prestazioni lavorative volte al miglioramento della qualità dei servizi in diversi settori, da quello della manutenzione ambientale, al recupero urbano, ai beni culturali, dalla formazione e riqualificazione professionale ai servizi alla persona.
Questi lavori sono riservati a coloro che sono in cassa integrazione, o che sono iscritti alle liste di mobilità, a coloro che sono disoccupati da più di due anni. L'impiego, offerto dalle Amministrazioni e dalle Imprese Pubbliche, non può durare più di un anno.
Se si è interessati a tale opportunità, bisogna segnalare la propria disponibilità alla Sezione Circoscrizionale in cui si è iscritti.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alle Agenzie Regionali per l'Impiego, agli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro, alle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (ex Ufficio di Collocamento) ed alle Organizzazioni Sindacali.

La collaborazione coordinata e continuativa

Il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa consiste nella fornitura di una prestazione lavorativa che si estende nel tempo. Si tratta di un contratto che garantisce ad ambo le parti (datore di lavoro e lavoratore) un forte libertà delle modalità di erogazione della prestazione richiesta, al punto che può anche non richiedere la presenza tassativa dell'impiegato sul posto di lavoro. Le caratteristiche prevalenti sono:

  • diritto alcuno alla pensione;

  • diritto alcuno all'indennità di maternità;

  • diritto all'indennità per malattia o infortunio;

  • diritto alcuno alle ferie;

  • diritto alcuno alla tredicesima.
  • Per quanto concerne l'aspetto fiscale, il contratto prevede il versamento della ritenuta d'acconto (pari al 19%), un contributo previdenziale pari al 10% del 95% della retribuzione lorda ed il versamento della tassa della salute, calcolata sul lordo annuo.


    Riferimenti normativi

     

    Per avere informazioni più dettagliate sulle varie tipologie contrattuale, elenchiamo di seguito alcuni riferimenti normativi, che potrebbero essere utili:

  • Contratto di Formazione Lavoro: leggi n. 863/84, 407/90, 169/91, 451/94, 196/97;

  • Contratto di Apprendistato: leggi n. 25/55, 56/87, 335/96;

  • Lavori Socialmente Utili: leggi n. 451/94, 608/96, 196/97, DL n. 39/96;

  • Accordo Interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ex art.11, comma 4, della Legge 24.6.1997, n.196;

  • Norme in materia di promozione dell'Occupazione", L. 24 Giugno 1997, n.196.
  •  

     
    Joomla SEO powered by JoomSEF
    Login Area

    Newsletter

    Iscriviti gratis riceverai così le notizie di ItaliaDonna via e-mail:
    News Ricette



    Chiudi