DONNE E LAVORO
Il Regolamento Comunitario
n. 1078 (1971) riconosce il principio, secondo il quale la tutela sociale
a favore dei cittadini dei Paesi membri si conserva, quando essi si
spostano all'interno della comunità.
I lavoratori ed i professionisti sono tutelati dal regime di sicurezza
sociale del Paese, ove esercitano la propria attività lavorativa.
E' inoltre riconosciuta e garantita la parità di trattamento
in materia di contributi e prestazioni (malattia e maternità,
invalidità e vecchiaia, infortuni sul lavoro, malattie professionali,
decesso, disoccupazione, assegni familiari).
I diritti acquisiti dal lavoratore ed i contributi previdenziali già
versati nel Paese di origine sono contabilizzati con quelli dello Stato
membro, ove ci si reca a lavorare.
Il Trattato di Maastricht ha istituito la "cittadinanza europea".
Non si tratta di una cittadinanza a tutti gli effetti, essa, in realtà,
consiste nella rimozione completa di qualunque discriminazione sulla
nazionalità.
Può essere utile ricordare alcune importanti informazioni, sulla
tutela dei diritti del cittadino europeo:
- In caso di conflittualità (conflittualità tra diritto nazionale e diritto comunitario. In questo caso, il diritto comunitario ha sempre la prevalenza sul diritto nazionale) tra la legislazione del Paese membro di accoglienza e legislazione comunitaria, prevale la legislazione comunitaria.
- La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è l'organo, che controlla l'attuazione del diritto comunitario. Il singolo cittadino non può rivolgersi ad essa: soltanto un giudice o un istituzione possono adire la Corte di Giustizia delle Comunità, per segnalare una violazione del diritto comunitario.
- La Commissione delle Comunità Europee vigila, anch'essa, sull'osservanza del diritto comunitario, e può emanare sanzioni, in caso di violazioni. La Commissione, inoltre, può prevenire le inadempienze, vigilando sull'osservanza delle direttive comunitarie. La Commissione, infine, può sottoporre alla Corte di Giustizia i casi di inosservanza del diritto comunitario.
- Se c'è il sospetto, che un proprio diritto (di lavoratore o studente) sia stato violato, o se vi è conoscenza di un atto di violazione di una legge comunitaria, può essere inoltrata una denuncia a:
Segretario Generale della Commissione delle Comunità Europee, 1049 Bruxelles;
Parlamento Europeo:
Avenue de l'Europe, Strasburgo (nel caso in cui si intenda inviare
delle petizioni);
Centro Europeo, Lussemburgo o al: 97/113,
Rue di Billiard, 1049 Bruxelles.