DONNE E LAVORO
Per molte professioni, il riconoscimento dei titoli
di studio e delle abilitazioni professionali si è rivelato del
tutto impraticabile, a causa della mancata armonizzazione dei sistemi
di formazione. Il Consiglio Europeo è intervenuto sulla materia
con la direttiva 89/48CEE, che istituì il principio della fiducia
reciproca, che gli Stati membri devono riporre, per le formazioni professionali,
previste in ogni singolo Stato membro.
Secondo la direttiva del Consiglio, viene stabilito un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore della durata di tre
anni. Ci riferiamo ad un titolo, che conferisce l'idoneità all'esercizio
di una professione.
E' necessario specificare la nozione di diploma. Nella direttiva, il diploma
viene inteso come il possesso dei requisiti, richiesti nei vari Paesi
membri, per accedere ad una professione regolamentata.
Il diploma corrisponde ad un ciclo di studi post secondari (il cui accesso
è successivo al compimento degli studi secondari), dalla durata
di almeno un anno, o dalla durata equivalente, nel caso di frequenza a
tempo parziale. Rientra nella nozione giuridica di diploma, anche la formazione
professionale, che può essere richiesta come requisito per l'esercizio
di un'attività professionale oltre al diploma.
E', inoltre, assimilato al diploma, qualsiasi titolo di formazione, o
qualsiasi insieme di tali titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità
competente di uno Stato membro, qualora sia sancito da una formazione
, acquisita nella Comunità e riconosciuta, in quanto tale, da un'autorità
competente in tale Stato membro, come titolo equivalente per l'accesso
ad una professione regolamentata.
Per l'esercizio di alcune attività professionali, può essere
richiesto un attestato di competenza, che differisce dal diploma. L'attestato,
infatti, viene rilasciato dopo la valutazione delle qualifiche personali,
delle attitudini, delle conoscenze del lavoratore, che sono ritenute essenziali
per l'esercizio di una professione, da parte di un'autorità designata.
Di solito, si richiede che l'attestato confermi l'apprendimento della
professione dopo un periodo di tirocinio pratico, il possesso di un diploma
accademico, ed il titolo derivante dal superamento dell'esame di Stato.
La direttiva del Consiglio si rivolge alle professioni settoriali (professioni
mediche, paramediche, farmaciste e architetti) ed alle attività
salariate, quando esse consistono nel compimento di atti, per i quali
vi è una disciplina nazionale, che istituisce un monopolio: ad
esempio, la necessità che un progetto urbanistico o edilizio sia
firmato da un ingegnere e/o da un architetto.
I titoli professionali, che hanno, quindi ottenuto un riconoscimento in
base a questa direttiva, sono: gli agenti di cambio, gli assistenti sociali,
gli avvocati, gli attori, i biologi, i chimici, i consulenti del lavoro
laureati, i consulenti in proprietà industriale, gli agronomi,
i commercialisti, i dottori forestali, i geologi, i procuratori legali,
ed i docenti per le scuole non statali.