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10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

- Le Assicurazioni

La direttiva 77/92 CEE stabilisce, chiaramente, le condizioni per il reale esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni.
La direttiva 267/79 CEE, invece, prevede l'estensione della libertà di stabilimento alle assicurazioni sulla vita, per chi esercita la professione nel territorio della Comunità.

- Le Banche

Nel 1973 e nel 1977, sono state emanate due direttive, che facilitano la libera circolazione dei servizi bancari all'interno della Comunità.
La direttiva 73/183 CEE stabilisce, infatti, la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nel campo delle professioni non salariate delle banche e degli altri istituti finanziari.
La direttiva 77/180 CEE prevede, invece, il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, per l'accesso alle professioni, legate alle attività degli enti creditizi e al loro esercizio.
Infine, più recentemente, la direttiva 83/350 CEE stabilisce i presupposti, per la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

- Le Società Commerciali

L'art. 52 del Trattato di Roma riconosceva la libertà di costituire e gestire imprese, ed in particolare società. Si rimanda, poi, all'art.58 del Trattato, in tema di società.
L'art. 58 prevede che le società di diritto civile (società che svolgono attività non commerciali, e pertanto soggette al diritto civile) o di diritto commerciale (società, che svolgono attività commerciali, e pertanto soggette al diritto commerciale), e le altre persone contemplate dal diritto pubblico e dal diritto privato, ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro, sono equiparate alle persone fisiche, che hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri. Si richiede che esse si siano costituite in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale, o il centro di attività principale, in uno degli Stati membri.
La Convenzione di Bruxelles (firmata il 29 febbraio 1968. Essa ha per oggetto il riconoscimento reciproco delle società e delle persone giuridiche) ha ulteriormente perfezionato questo principio nell'art.7. I contenuti dell'articolo stabiliscono, essenzialmente, l'equiparazione delle società comunitarie alle società nazionali.

- Lavoratori Autonomi e Dirigenti di Azienda

La direttiva del Consiglio C/262/14 riconosce come prova sufficiente di conoscenze e capacità d'esercizio effettivo in un altro Stato membro di queste attività professionali, lo svolgimento di queste attività.
In assenza di un titolo che attesti la qualifica professionale, si richiede, che la durata dell'esercizio delle attività professionali sia di sei anni consecutivi. Oppure, tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda, dimostrando di aver ricevuto una precedente formazione, la cui durata deve essere di almeno tre anni, comprovata da un certificato, riconosciuto a livello nazionale e giudicato soddisfacente da un organismo professionale competente. Oppure, l'esercizio dell'attività deve essere di almeno cinque anni consecutivi, con funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche, che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda. Ad esso si aggiunge un certificato, che attesti la formazione della durata di tre anni.


 

 
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