DONNE E LAVORO
- Le Assicurazioni
La direttiva 77/92 CEE
stabilisce, chiaramente, le condizioni per il reale esercizio della
libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi,
per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni.
La direttiva 267/79 CEE, invece, prevede l'estensione della libertà
di stabilimento alle assicurazioni sulla vita, per chi esercita la professione
nel territorio della Comunità.
- Le Banche
Nel 1973 e nel 1977,
sono state emanate due direttive, che facilitano la libera circolazione
dei servizi bancari all'interno della Comunità.
La direttiva 73/183 CEE stabilisce, infatti, la soppressione delle restrizioni
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi,
nel campo delle professioni non salariate delle banche e degli altri
istituti finanziari.
La direttiva 77/180 CEE prevede, invece, il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative, per l'accesso alle professioni,
legate alle attività degli enti creditizi e al loro esercizio.
Infine, più recentemente, la direttiva 83/350 CEE stabilisce
i presupposti, per la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
- Le Società Commerciali
L'art. 52 del Trattato
di Roma riconosceva la libertà di costituire e gestire imprese,
ed in particolare società. Si rimanda, poi, all'art.58 del Trattato,
in tema di società.
L'art. 58 prevede che le società di diritto civile (società che svolgono attività non commerciali, e pertanto soggette al diritto civile) o di diritto commerciale (società, che svolgono attività commerciali, e pertanto soggette al diritto commerciale), e le altre persone contemplate
dal diritto pubblico e dal diritto privato, ad eccezione delle associazioni
senza scopo di lucro, sono equiparate alle persone fisiche, che hanno
la cittadinanza di uno degli Stati membri. Si richiede che esse si siano
costituite in conformità alla legislazione vigente in uno Stato
membro, che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale, o il
centro di attività principale, in uno degli Stati membri.
La Convenzione di Bruxelles (firmata il 29 febbraio 1968. Essa ha per oggetto il riconoscimento reciproco delle società e delle persone giuridiche) ha ulteriormente perfezionato questo principio
nell'art.7. I contenuti dell'articolo stabiliscono, essenzialmente,
l'equiparazione delle società comunitarie alle società
nazionali.
- Lavoratori Autonomi e Dirigenti di Azienda
La direttiva del Consiglio
C/262/14 riconosce come prova sufficiente di conoscenze e capacità
d'esercizio effettivo in un altro Stato membro di queste attività
professionali, lo svolgimento di queste attività.
In assenza di un titolo che attesti la qualifica professionale, si richiede,
che la durata dell'esercizio delle attività professionali sia
di sei anni consecutivi. Oppure, tre anni consecutivi come lavoratore
autonomo o come dirigente d'azienda, dimostrando di aver ricevuto una
precedente formazione, la cui durata deve essere di almeno tre anni,
comprovata da un certificato, riconosciuto a livello nazionale e giudicato
soddisfacente da un organismo professionale competente. Oppure, l'esercizio
dell'attività deve essere di almeno cinque anni consecutivi,
con funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche,
che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda.
Ad esso si aggiunge un certificato, che attesti la formazione della
durata di tre anni.