DONNE E LAVORO
Il
riconoscimento dei titoli e dei certificati di idoneità' professionale
La Comunità Europea ha affrontato con difficoltà questo argomento: è stato, infatti, difficile rimuovere le diffidenze dei singoli Stati membri circa l'equiparazione dei titoli di studio. Ogni Stato membro, infatti, ha dei sistemi di formazione differenti, e, spesso, non tutte le figure professionali sono contemplate in ogni Stato membro. Superare, dunque, questi ostacoli non è stato facile, e tuttora sopravvivono delle distinzioni di fondo, che richiederebbero un'ulteriore sistemazione legislativa.
- Le professioni
sanitarie
Nel 1975, sono state
emanate due direttive, che disciplinano il riconoscimento degli attestati
di idoneità professionale, per le professioni sanitarie.
La direttiva 75/363/CEE stabilisce il contenuto della formazione di
medico, prevedendo, laddove fosse necessario, modifiche agli ordinamenti
nazionali, per armonizzare le legislazioni dei singoli Stati membri.
La direttiva dispone che la durata minima del ciclo di formazione medica
è di sei anni, con 5500 ore di insegnamento teorico e pratico,
impartito da un Università. E' inoltre necessario il conseguimento
di un diploma, che confermi l'acquisizione di determinate conoscenze.
La direttiva 75/362/CEE è stato il primo provvedimento per il
riconoscimento dei diplomi. E', quindi, elencata una lista di diplomi,
conferiti negli Stati membri, che rispondono a determinate esigenze
e che possono, dunque, avere validità in ogni Stato membro, diverso
da quello, che in cui sono stati conseguiti.
Sono stati equiparati i diplomi di idoneità professionale, per
quanto concerne l'esercizio delle seguenti professioni: infermieri (1977),
dentisti e veterinari (1978), ostetriche (1980) e farmacisti (1985).
Sono inoltre disciplinate le seguenti categorie: psicologi, tecnici
di radiologia e fisioterapisti.
Non c'è riconoscimento, invece, per le specializzazioni, che
non sono presenti in tutti gli Stati membri. E' il caso della psichiatria
infantile.
- La direttiva 77/249
CEE stabilisce i criteri, richiesti, per l'esercizio effettivo della
libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati. Poiché non è
ancora in atto una regolamentazione, che sancisca la libertà
di stabilimento, occorre frequentare un corso e superare un esame, che
dimostri la conoscenza delle normative vigenti, nello Stato membro,
in cui s'intende esercitare.
Nonostante le lacune legislative, lo spostamento degli avvocati da un
Paese membro all'altro ed il ricorso alla consulenza di avvocati stranieri
(ma cittadini europei, comunque) sono diventati molto comuni, e non
hanno incontrato particolare resistenza all'interno dei singoli Stati,
salvo sporadiche eccezioni.
- La direttiva 85/384
CEE fornisce un indicazione generica sul tipo di conoscenza, che
devono
essere acquisite, nel corso di un ciclo di studio, per ottenere la qualifica
di architetto. Per quanto riguarda la professione di ingegnere, anche
in questo caso non esiste alcuna armonizzazione legislativa, che abbia
consentito di porre in atto la libertà di stabilimento. Anche
in questo settore, la durata ed i contenuti dei corsi di studio differiscono
profondamente all'interno della Comunità. Per superare definitivamente
queste divergenze, è stato, però, stabilito un principio,
che pur non riconoscendo il titolo, assicura nei fatti la mobilità
degli ingegneri negli Stati membri. E' previsto, dunque, che l'esercizio
della professione sia consentito ai cittadini europei, che abbiano maturato
questo diritto nel Paese di appartenenza.