DONNE E LAVORO
I lavoratori subordinati
Secondo l'art. 48 dei
Trattati di Roma, " il cittadino europeo ha diritto alla parità
di trattamento", può, quindi, rispondere alle offerte di
lavoro, spostarsi liberamente nei Paesi membri (diritto
di stabilimento), stabilirsi in uno dei Paesi membri, per svolgere
un'attività di lavoro, in conformità con le leggi dei
lavoratori dello Stato ospite. Il diritto di stabilimento è esteso
anche alla famiglia del lavoratore.
Il contratto collettivo di lavoro è valido anche nei confronti
di un cittadino europeo di un altro Stato membro. Sono, quindi, riconosciuti
e garantiti: la qualifica professionale, la retribuzione, le condizioni
di licenziamento, lo svolgimento delle attività sindacali, il
voto e la rappresentanza negli organismi dell'azienda.
Sono inoltre riconosciuti i benefici, derivanti dalle disposizioni della
sicurezza sociale. Coloro, che ne possono godere, devono essere cittadini
di uno Stato membro della Comunità ( o dello Spazio economico
europeo, SEE) ed essere assicurati, in base alle norme di in uno di
questi Stati.
Ricordiamo che si è assicurati nel Paese, in cui si lavora, oppure
dove si svolge la maggior parte della propria attività professionale.
Sono previste delle limitazioni al diritto di stabilimento, le cosiddette:
"riserve
di sovranità" (gli spazi, che il diritto comunitario lascia alle giurisdizioni nazionali). I casi, in cui si prevede, che non possa
essere applicato questo diritto sono i seguenti: tutela dell'ordine
pubblico, tutela della pubblica sicurezza, tutela della sanità
pubblica. Inoltre, nella Pubblica Amministrazione, non è applicabile
il diritto di stabilimento.
I lavoratori
autonomi
I lavoratori autonomi
godono degli stessi diritti, garantiti dallo Stato membro, in cui decidono
di stabilirsi.
Questa definizione è applicabile alle attività non salariate,
e al loro esercizio, alla costituzione ed alla gestione di imprese e
società, alla prestazione di servizi a carattere temporaneo,
nel Paese ove la prestazione è fornita (ad esempio, i consulenti
bancari).
L'esercizio di un'attività professionale autonoma è vincolato
al possesso di un titolo, che certifichi l'idoneità allo svolgimento
di un determinata professione. Stabilire di principio la rimozione di
ogni discriminazione basta sulla nazionalità, quindi, non è
sufficiente alla effettiva attuazione di tale diritto. E', altresì,
necessario porre in atto un sistema di mutuo riconoscimento dei titoli
professionali.