DONNE E LAVORO
Uno degli obiettivi principali, che hanno ispirato
la creazione della Comunità Europea, fu quello di istituire anche
e soprattutto una comunità di uomini, non solo di istituzioni.
Per cui, vennero presi in considerazione anche aspetti relativi alla
vita dei cittadini europei, nell'ottica di fondare un senso comune di
appartenenza non solo al Paese di origine, ma anche alla Comunità
di Paesi, di cui il Paese di origine faceva parte.
L'attenzione degli statisti, degli uomini politici, degli economisti
si è concentrata, quindi, anche sulla realizzazione di una società
europea, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti, la garanzia
di determinate libertà, l'adempimento di doveri comunitari.
La possibilità di lavorare in uno Stato membro fu una delle prime
preoccupazioni dei padri fondatori, che, all'art. 48 dei Trattati di
Roma, stabilivano l'abolizione di qualunque discriminazione fondata
sulla nazionalità, in materia occupazionale.
Progressivamente, i passi avanti verso la completa liberalizzazione
del mercato del lavoro sono stati compiuti, investendo ambiti sempre
più vasti. L'impulso decisivo, comunque, è stato dato
con i Trattati di Maastricht, 1992, istitutivi
l'UE. Con questo documento, integrativo dei Trattati
di Roma, sono stati rimossi tutti gli ostacoli residui alla libera
circolazione dei lavoratori.
Sebbene alcuni settori professionali risentano tutt'oggi delle diverse
formazioni nazionali, si può affermare, che vi sono tutte le
condizioni sufficienti, per muoversi liberamente, da un punto di vista
professionale, nell'Unione Europea. Lì dove, non sono contemplate
determinate figure professionali, o non vi sia un riconoscimento reciproco
del ciclo di formazione, sono previste misure, comunque, che consentono
di ottenere nel Paese ospite le qualifiche, necessarie, per l'esercizio
della professione.
Per lavorare, come dipendente o libero professionista, in uno dei Paesi
membri della Comunità, non occorre possedere un permesso di lavoro.
Bisogna, invece, chiedere un permesso di soggiorno della durata di cinque
anni, che verrà rilasciato automaticamente. Se si ritiene di
rimanere più a lungo nel Paese ospite, si potrà rinnovare
senza problemi. Nel caso in cui si rimanga in un Paese membro per un
periodo di tempo, compreso tra i tre ed i dodici mesi, verrà
rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo. E' importante richiederlo,
poiché in caso contrario si è soggetti a delle sanzioni.
In ogni caso, per non incorrere in errori di questo tipo, consigliamo
di chiedere tutte le informazioni necessarie al Consolato dello Stato
membro, dove ci si reca a lavorare.
Anche se nel 1992, è stata istituita la cittadinanza europea,
occorre ricordare che siamo sempre ospiti in un Paese terzo, pertanto,
dobbiamo adeguarci alle norme vigenti in quel Paese.