lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Uno degli obiettivi principali, che hanno ispirato la creazione della Comunità Europea, fu quello di istituire anche e soprattutto una comunità di uomini, non solo di istituzioni. Per cui, vennero presi in considerazione anche aspetti relativi alla vita dei cittadini europei, nell'ottica di fondare un senso comune di appartenenza non solo al Paese di origine, ma anche alla Comunità di Paesi, di cui il Paese di origine faceva parte.
L'attenzione degli statisti, degli uomini politici, degli economisti si è concentrata, quindi, anche sulla realizzazione di una società europea, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti, la garanzia di determinate libertà, l'adempimento di doveri comunitari.
La possibilità di lavorare in uno Stato membro fu una delle prime preoccupazioni dei padri fondatori, che, all'art. 48 dei Trattati di Roma, stabilivano l'abolizione di qualunque discriminazione fondata sulla nazionalità, in materia occupazionale.
Progressivamente, i passi avanti verso la completa liberalizzazione del mercato del lavoro sono stati compiuti, investendo ambiti sempre più vasti. L'impulso decisivo, comunque, è stato dato con i Trattati di Maastricht, 1992, istitutivi l'UE. Con questo documento, integrativo dei Trattati di Roma, sono stati rimossi tutti gli ostacoli residui alla libera circolazione dei lavoratori.
Sebbene alcuni settori professionali risentano tutt'oggi delle diverse formazioni nazionali, si può affermare, che vi sono tutte le condizioni sufficienti, per muoversi liberamente, da un punto di vista professionale, nell'Unione Europea. Lì dove, non sono contemplate determinate figure professionali, o non vi sia un riconoscimento reciproco del ciclo di formazione, sono previste misure, comunque, che consentono di ottenere nel Paese ospite le qualifiche, necessarie, per l'esercizio della professione.
Per lavorare, come dipendente o libero professionista, in uno dei Paesi membri della Comunità, non occorre possedere un permesso di lavoro.
Bisogna, invece, chiedere un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, che verrà rilasciato automaticamente. Se si ritiene di rimanere più a lungo nel Paese ospite, si potrà rinnovare senza problemi. Nel caso in cui si rimanga in un Paese membro per un periodo di tempo, compreso tra i tre ed i dodici mesi, verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo. E' importante richiederlo, poiché in caso contrario si è soggetti a delle sanzioni.
In ogni caso, per non incorrere in errori di questo tipo, consigliamo di chiedere tutte le informazioni necessarie al Consolato dello Stato membro, dove ci si reca a lavorare.
Anche se nel 1992, è stata istituita la cittadinanza europea, occorre ricordare che siamo sempre ospiti in un Paese terzo, pertanto, dobbiamo adeguarci alle norme vigenti in quel Paese.


 
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