cultura
10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Possono accedere ai benefici previsti dalla legge 215/1992:

    - Le società cooperative e le società di persone, operanti in Italia, formate in misura non inferiore al 60% da donne; (In una società di persone la partecipazione femminile deve essere almeno del 60%;Ad esempio la società "x" ha tre soci la cui partecipazione è del 33% ciascuno, per poter usufruire dei benefici almeno due dei soci devono essere donne)

    - Le società di capitali le cui quote di partecipazione siano, in misura non inferiore ai due terzi di donne e i cui organi di amministrazione rispettino lo stesso vincolo; (Esempio: In una società di capitali, il capitale sociale deve essere di proprietà femminile almeno del 60%; inoltre l'amministratore deve essere una donna, nel caso di consiglio di amministrazione il 60% del consiglio deve essere formato da donne)

    - Imprese individuali gestite da donne, che operino nel settore dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

    - Le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società dipromozione imprenditoriale, i centri di formazione, gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne;

Nel regolamento di attuazione si specifica che possono accedere ai finanziamenti solo imprese femminili che rientrano nella definizione europea di "piccola impresa" (un massimo di 50 dipendenti e un fatturato di 5 milioni di ECU).
Inoltre, la società deve essere stata costituita in data successiva a quella di entrata in vigore della legge stessa.


 

 
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