10 Ottobre 2009
amministratore
Inoltre, la società deve essere stata costituita in data successiva a quella di entrata in vigore della legge stessa.
DONNE E LAVORO
Possono accedere ai benefici previsti dalla legge 215/1992:
-
- Le società cooperative
e le società di persone, operanti in Italia, formate in misura
non inferiore al 60% da donne; (In una società di persone la
partecipazione femminile deve essere almeno del 60%;Ad esempio la società
"x" ha tre soci la cui partecipazione è del 33% ciascuno,
per poter usufruire dei benefici almeno due dei soci devono essere donne)
- Le società di
capitali le cui quote di partecipazione siano, in misura non inferiore
ai due terzi di donne e i cui organi di amministrazione rispettino lo
stesso vincolo; (Esempio: In una società di capitali, il capitale
sociale deve essere di proprietà femminile almeno del 60%; inoltre
l'amministratore deve essere una donna, nel caso di consiglio di amministrazione
il 60% del consiglio deve essere formato da donne)
- Imprese individuali gestite da donne, che operino nel settore dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; - Le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società dipromozione imprenditoriale, i centri di formazione, gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne;
Inoltre, la società deve essere stata costituita in data successiva a quella di entrata in vigore della legge stessa.