- ISTITUZIONI ITALIANE
LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt.97-100)
La Pubblica Amministrazione è un insieme
d'organi, che mettono in atto gli indirizzi del Governo.
La Pubblica Amministrazione, sul piano giuridico è subordinata
al potere legislativo ed esecutivo.
Sul piano pratico, ha una notevole importanza, perché si occupa
di tutti gli aspetti della società.
La Pubblica amministrazione deve rispettare due
requisiti fondamentali, stabiliti dalla Costituzione: l'imparzialità
e la democraticità (art.97).
L'attività della Pubblica Amministrazione è eseguita dal
complesso degli impiegati e dei funzionari, chiamato burocrazia.
La Pubblica Amministrazione cura il benessere e lo sviluppo della collettività.
Lo Stato non può, quindi, occuparsi direttamente di tutte le
questioni amministrative. Tali questioni vengono perciò derogate
agli enti pubblici (enti locali, mutualistici ed assistenziali, aziende
municipalizzate, imprese pubbliche, ecc.).
La Costituzione prevede la creazione di organi, che fanno capo al Governo: attivi, consultivi e di controllo.
Organi attivi: ministri, prefetti, sindaci, ecc. Essi eseguono gli atti di indirizzo del Governo e del Parlamento (le leggi). Possono avere competenza specifica o generale;
Oragani esecutivi: danno dei pareri, obbligatori o facoltativi. I massimi
organi consultivi sono: CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro) e il Consiglio di Stato;
Organi di controllo vigilano sull'operato degli organi attivi. I controlli
possono essere preventivi o successivi. Il massimo organo di controllo
è la Corte dei Conti.
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro (CNEL)
Si tratta di un organo tecnico, che da pareri alle
Camere, alle regioni, al Governo, su questioni specifiche di politica
economica, finanziaria e sociale. Contribuisce all'elaborazione delle
leggi e può proporre leggi, in materia di economia e di lavoro.
E' composto da 80 membri, di cui 20 sono degli esperti, nominati da
vari organismi. Gli altri 59 rappresentano le varie categorie produttive.
E' presieduto dal Presidente della Repubblica. I consiglieri restano
in carica per 5 anni, ed il loro mandato è incompatibile con
la carica di parlamentare.
Consiglio di Stato
Secondo la costituzione, si tratta di "un organo
di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione
(art.100) ". Si compone di 6 sezioni: 3 consultive che pronunciano un parere non vincolante),
3 giurisdizionali (che pronunciano un parere vincolante).
I pareri del Consiglio di Stato sono in genere facoltativi. Nei casi
espressamente previsti dalla legge obbligatori.
E' composto da un primo presidente, 15 presidenti di sezione e 72 consiglieri.
E' un organo che controlla la legittimità degli atti del Governo, la gestione del bilancio statale, la contabilità della Pubblica Amministrazione e la gestione finanziaria degli enti pubblici. Inoltre accerta la responsabilità civile (sanzione applicata a chi commette un atto illecito secondo le norme del codice civile) e contabile (sanzione applicata a chi commette un reato
contabile relativo agli accrediti e agli addebiti) dei dipendenti statali.