QUANDO SI STIPULA UN MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

QUANDO SI STIPULA UN MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA

La detrazione dall'Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

BENEFICIARI
La detrazione dall'Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Alla presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.
Dal 2001, in caso di mutuo ipotecario stipulato a partire dal 1993 e intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.
In caso di morte dell'acquirente/mutuatario, o di compravendita, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario, oppure all'acquirente che si sia accollato il mutuo.
In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella in cui è stato stipulato il contratto di accollo, se questo è avvenuto in data successiva al 1° gennaio 1993.
Pertanto le detrazioni spettano all'accollante se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste dalla legge a quella data.

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici, che per le seguenti spese:
- oneri accessori quali l'onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario (con esclusione di quello relativo al contratto di acquisto dell'immobile), spese di perizia, spese di istruttoria, imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca,imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera.


"DAL 2001, IN CASO DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO A PARTIRE DAL 1993 E INTESTATO AD ENTRAMBI I CONIUGI, IL CONIUGE CHE HA L'ALTRO FISCALMENTE A CARICO PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER ENTRAMBE LE QUOTE DEGLI INTERESSI PASSIVI, SEMPRE CHE IL CONIUGE A CARICO SIA COMPROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE."



NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale s'intende quella in cui il contribuente dimora abitualmente. Dal 2001 tale definizione è stata ampliata nel senso che s'intende per abitazione principale anche quella adibita a dimora abituale del contribuente o di un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato - parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità. Pertanto non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento.
Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita a colui che chiede le detrazioni degli interessi. Ad esempio, nell'ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.
Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale, ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.

MUTUI SOTTOSCRITTI DA COOPERATIVE E DA IMPRESE COSTRUTTRICI
Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alle detrazioni spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi ai contraenti dei mutui. Per i soci di cooperative edilizie la condizione per poter detrarre gli interessi passivi è la delibera assembleare di assegnazione con conseguente immissione nel possesso.

 

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