Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale
Come detto, per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1993, agli acquirenti di immobili da adibire ad abitazione principale spetta la detrazione d'imposta dell'Irpef nella misura del 19 % sugli interessi
Come detto, per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1993, agli acquirenti di immobili da adibire ad abitazione principale spetta la detrazione d'imposta dell'Irpef nella misura del 19 % sugli interessi passivi ed oneri accessori a condizione che:
l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dall'1/1/2001).
La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Ciò vuol dire che se un lavoratore è costretto da motivi di lavoro a trasferirsi in altro luogo, la casa in cui abitava non perde la qualifica di abitazione principale.
Parimenti, non si tiene conto delle variazioni di domicilio dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria. In questo caso si richiede che l'abitazione non sia locata. L'abitazione abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica.
Tuttavia, è ammessa l'autocertificazione di una dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica. Il requisito della dimora abituale non è richiesto al personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento sia militare sia civile.
Per loro è sufficiente che l'acquisto o la costruzione riguardi un immobile costituente unica abitazione;
l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dall'1/1/2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.
Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto. L'importo annuo complessivo di spesa su cui calcolare le detrazioni è di 3.615,20 euro (ad esempio: marito e moglie contestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 1.807,60 euro ciascuno).
In caso di acquisto di un'abitazione locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Nel caso che l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, in ogni caso, entro due anni dall'acquisto.
E' necessario, inoltre, che:
il finanziamento dell'acquisto derivi da un contratto di mutuo ipotecario.
Quindi, non sono ammessi finanziamenti quali: cambiali, apertura di credito in conto corrente, anche se garantiti da ipoteca, cessione di stipendio ed altri. Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale ed alle sue pertinenze. Non dà diritto alle detrazioni il mutuo ipotecario contratto autonomamente per l'acquisto di sole pertinenze;
il mutuo sia garantito da un'ipoteca immobiliare.
Non è richiesto che l'immobile ipotecato sia lo stesso da acquistare, potendo ben essere altro immobile appartenente anche ad un soggetto diverso dall'acquirente;
il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in un paese aderente all'Unione Europea o altrimenti abbia una stabile organizzazione in Italia.
Nel caso in cui l'originario contratto venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, è necessario che l'importo del contratto rinegoziato non sia superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati. Ovviamente, in tale caso, è necessario che le parti contraenti e l'immobile concesso in garanzia siano rimasti invariati.
"IN CASO DI ACQUISTO DI UN'ABITAZIONE LOCATA, LA DETRAZIONE SPETTA A CONDIZIONE CHE ENTRO TRE MESI DALL'ACQUISTO SIA STATO NOTIFICATO AL LOCATARIO L'ATTO DI INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CHE ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE." |