QUANDO SI EREDITA UN IMMOBILE
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QUANDO SI EREDITA UN IMMOBILE
QUANDO SI EREDITA UN IMMOBILE
Sabato 10 Ottobre 2009
Dal 25 ottobre 2001 non è più dovuta l'imposta di successione indipendentemente dal valore dei beni caduti in successione e dai vincoli di parentela intercorrenti tra il defunto e i beneficiari.
Pertanto, quando si trasferiscono immobili o diritti reali immobiliari per successione, sono dovute solo le imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale, rispettivamente, del 2% e dell'1%, con un minimo di 129,11 euro per ciascuna imposta.
Per gli immobili ereditati c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'apertura della successione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto indicandovi gli estremi degli immobili caduti in successione ed allegandovi copia del Mod. F23 (attestato versamento imposte ipotecarie e catastali) ed una visura catastale aggiornata.
Gli eredi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
Rimane infatti a carico dell'Ufficio Locale dell'Agenzia l'onere di trasmettere copia della dichiarazione di successione al Comune dove è ubicato l'immobile.
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2002 non è dovuta l'Invim.
SE SI EREDITA UNA PRIMA CASA
Quando si eredita una casa di abitazione non di lusso e l'erede (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più eredi, almeno uno di essi) possiede i requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione prima casa (vedi capitolo 2) le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno nella misura fissa di 129,11 euro per ciascuna imposta (in luogo del 2% e 1%).
| "QUANDO SI TRASFERISCONO IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI PER SUCCESSIONE SONO DOVUTE SOLO LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI NELLA MISURA PROPORZIONALE, RISPETTIVAMENTE DEL 2% E DELL'1%, CON UN MINIMO DI 129,11 EURO PER CIASCUNA IMPOSTA." |