Se la casa viene affittata
Nel caso in cui l'immobile viene concesso in affitto, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il canone di locazione, anche se non è stato percepito effettivamente. I canoni di locazione non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non devono, invece, essere riportati nella dichiarazione dei redditi a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti è riconosciuto un credito di imposta, pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.
- Casa concessa in affitto ad equo canone
Il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna).
Casa concessa in affitto in libero mercato
Il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali è dato dal valore più alto tra la rendita catastale rivalutata (del 5%) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna).
- Casa sita in Comuni ad alta densità abitativa concesso in affitto a canone convenzionale
Il canone convenzionale è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa.
Si tratta, per esempio, degli immobili situati nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi e negli altri comuni capoluoghi di provincia.
E' il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che approva l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa individuati dalle regioni e dalle province autonome sulla base dei criteri disposti dallo stesso Cipe
(delibera 13 novembre 2003 pubblicata nella G.U. n. 40 del 18/2/2004).
"NEL CASO IN CUI IL GIUDICE CONFERMI LA MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO ANCHE PER PERIODI PRECEDENTI È RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA PARI ALLE IMPOSTE VERSATE SUI CANONI SCADUTI E NON PERCEPITI." |