lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Il contratto di lavoro a progetto (segue)


4. Le tutele del lavoratore a progetto
Ai lavoratori a progetto vengono riconosciute le stesse tutele previste per i collaboratori coordinati e continuativi, aggiungendovi quella relativa alla disciplina sulla sicurezza sul lavoro.

a) TUTELA PREVIDENZIALE
Ai lavoratori in oggetto si applica la tutela previdenziale prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
Il contributo è in misura diversa a seconda dei casi:
pari al 18,00% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che abbiano un reddito annuo non superiore a euro 38.641,00. Sul reddito eccedente tale limite si applica l'aliquota del 19%. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50% per finanziare l'indennità di maternità e l'assegno per il nucleo familiare. Tali lavoratori beneficiano anche dell'indennità di malattia limitatamente ai periodi di ricoveri ospedalieri;
pari al 10% per:
- i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi;
- i titolari di pensione di reversibilità.
pari al 15% per i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro.
Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita. Per il 2005 il massimale è di € 84.049,00.

Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. Per effetto dell’entrata in vigore della riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.
La domanda di iscrizione deve essere presentata all'INPS utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente. Ci si può iscrivere anche tramite Internet, collegandosi al sito www.inps.it.

b) TUTELA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO
Ai lavoratori in oggetto si applicano le norme del DLgs. N. 626 del 09/1994, qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Tale tutela è una novità in quanto non prevista per i “vecchi” collaboratori coordinati e continuativi.

c) TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Ai lavoratori a progetto si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il riferimento è all’obbligo, in capo al committente, di iscrivere il lavoratore all’INAIL. Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL. Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo.
Il premio da versare all'INAIL, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo).


5. L’estinzione del contratto
I contratti di lavoro a progetto “si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto” (ex art. 67 DLgs. 276/2003).
Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine:
- per giusta causa;
- secondo quelle cause o modalità previste dal contratto.

In caso di malattia ed infortunio, si prevede per il committente la possibilità di recedere se la sospensione del lavoro si protrae per un periodo di tempo superiore:
- ad un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia determinata;
- a 30 giorni, per i contratti di durata determinabile.

 
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