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10 Ottobre 2009 amministratore

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: COME SI DEVONO COMPORTARE GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO




Gli italiani residenti all'estero che possiedono beni o hanno prodotto redditi in Italia, sono soggetti al versamento delle imposte allo Stati italiano, eccezioni a parte.

La definizione di "italiano residente all'estero" è la seguente:
Coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia 183 giorni ( e 184 per gli anni bisestili), non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti e non hanno domicilio, né residenza all'interno del territorio dello Stato italiano.

Domicilio fiscale
Il domicilio fiscale è importante, affinché sia possibile individuare l'Ufficio dell'amministrazione finanziaria, che ha il dovere di controllare i dati, contenuti nella dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne i contribuenti esteri, le norme fiscali italiane prevedono che costoro abbiano il domicilio fiscale nei comuni, in cui è stato prodotto il reddito italiano. Qualora sia stato prodotto un reddito in più Comuni, il domicilio fiscale sarà il Comune, nel quale si è prodotto il reddito più alto.
Nel caso in cui il contribuente estero abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, avrà il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza (in Italia).
Redditi prodotti in Italia e soggetti ad imposizione fiscale per il contribuente estero.
I redditi prodotti in Italia, soggetti ad imposizione fiscale per i contribuente estero, sono quelli derivanti da:

- attività di lavoro autonomo, di impresa, dipendente etc. Ed in particolare: quei redditi erogati al residente di un Paese, con il quale non è stata ancora stipulata alcuna convenzione contro le doppie imposizioni. Nel caso in cui il contribuente risieda in un Paese, con il quale è stata stipulata un convenzione contro le doppie imposizioni, ed in base a tale convenzione i redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilati siano soggetti al pagamento delle tasse in entrambi i paesi, o solo in Italia.

- pensioni e assegni assimilati;

- beni immobili (terreni e fabbricati), che si trovano situati in Italia.

Le libere professioni
Il contribuente estero, residente in un Paese, con il quale è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni, che svolge una libera professione, che non ha base fissa in Italia, non è soggetto ad imposizioni fiscali per i redditi, derivanti da tale attività.
Per quanto riguarda i redditi prodotti dalle libere professioni (o altre attività lavorative di tipo indipendente) esercitate in Italia da colui che risiede in uno Stato, con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione, essi sono soggetti ad tassazione in Italia.
Nel caso in cui un cittadino sia residente in Paese, con il quale è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni, sono imponibili i redditi derivanti da attività, svolta abitualmente in base fissa; solo la parte del reddito attribuibile a tale base è imponibile.
Le imposizioni previste in Italia, per i redditi derivanti da libere professioni, sono così regolate:

- tali redditi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, da presentare all'amministrazione finanziaria italiana;

- qualora i compensi ricevuti siano corrisposti da sostituti d'imposta, questi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 30%.

Gli italiani residenti all'estero che possiedono i redditi imponibili, sopra descritti, pertanto devono onorare i seguenti obblighi:

- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, quindi versare le relative imposte (comprendenti il saldo per l'anno precedente e gli acconti per l'anno in corso);

- nel caso in cui il contribuente estero possieda anche dei beni immobili, dovranno (oltre all'Irpef) pagare l'Ici, e se l'immobile non è in affitto anche la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu). Ricordiamo, pertanto, che la dichiarazione per l'Ici non deve essere presentata ogni anno. Sarà presentata, qualora il valore dell'immobile abbia subito delle variazioni.


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