lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

IL LAVORO MINORILE FEMMINILE




I soggetti tutelati:
il lavoro minorile femminile è regolamentato dalla L. 17 ottobre 1967 n. 977, che ne disciplina la tutela fisica (requisiti d'età, orario di lavoro, lavori pesanti, visite mediche, ferie e riposi) e previdenziale. Due sono le categorie dei soggetti tutelati:
  • Le fanciulle intese per minori che non hanno compiuto i 15 anni;

  • Le adolescenti intese per minori di età compresa tra 15 e 18 anni.
Le minori per poter essere avviate al lavoro devono, comunque, adempiere o aver adempiuto all'obbligo scolastico (diploma di licenza media); fatta eccezione per coloro che a 15 anni compiuti, pur non avendo conseguito il diploma, hanno frequentato per 8 anni gli istituti scolastici.
Il nostro Paese con il varo della legge, n. 128/98, art. 50, ha adeguato la vigente disciplina sul lavoro minorile a quanto previsto dalla Direttiva 94/33/CE in materia di protezione delle giovani sul lavoro. La stessa prevede l'adozione di misure adeguate per la prevenzione, inoltre, che l'avvio delle minori nel settore dello spettacolo sia esteso ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario; istituisce un idoneo sistema di controlli per prevenire fenomeni di sfruttamento delle minori e per coloro che non rispettano tali disposizioni sono previste sanzioni penali o amministrative conformi a quanto previsto dalla L. 449/93.

Età per l'ammissione distinta per tipologia di lavoro:

  • Agricoltura: 14 anni compiuti

  • Servizi di lavoro domestico: 14 anni compiuti

  • Attività non industriali: 14 anni compiuti (purché siano adibiti a lavori leggeri)

  • Attività culturali/spettacolo: 15 anni.

Lavori vietati:

  1. Divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per più di 4 ore e mezzo consecutive (in caso contrario è previsto un riposo di almeno 1 ora e mezzo);

  2. Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;

  3. Lavori di somministrazione di bevande alcoliche.

Orario di lavoro:

  • Fanciulle: 7 ore giornaliere - 35 ore settimanali

  • Adolescenti: 8 ore giornaliere - 40 ore settimanali

Alle minori spetta almeno un riposo continuativo di 24 ore in una settimana di lavoro.

Visite mediche:
Per poter assumere una minore il datore di lavoro è obbligato a sottoporla ad una serie di visite mediche, varianti a seconda delle tipologia di lavoro al quale la stessa dovrà essere avviata; le visite mediche dovranno essere effettuate periodicamente al fine di verificare lo stato di salute della lavoratrice. Ogni visita medica deve essere certificata da un medico specialista o da un ufficiale dell'ASL.

Retribuzione e tutela previdenziale:
Sia per la retribuzione che per la tutela previdenziale, vengono applicate le stesse normative previste per le lavoratrici maggiorenni.


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