lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Il contratto di lavoro a progetto


La Riforma Biagi disciplina il lavoro a progetto, in sostituzione dei precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Scopo della nuova disciplina è quello di porre fine all’abuso delle co.co.co. quale espediente per mascherare rapporti di lavoro subordinato, enfatizzandone pertanto le caratteristiche di rapporti di lavoro autonomo. Peraltro, i “nuovi” rapporti di co.co.co. potranno beneficiare di maggiori tutele, alcune analoghe a quelle proprie del lavoro dipendente.

L’art. 61 del DLgs. 276/2003 stabilisce che le collaborazioni coordinate e continuative, rese in forma personale e senza vincolo di subordinazione “devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento…”.

Inoltre l’art. 61 stabilisce che sono esclusi dal campo di applicazione della legge:
- le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i partecipanti a collegi e commissioni;
- i rapporti di collaborazione rese in favore delle società sportive;
- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.


1. Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere redatto per iscritto, “ai fini della prova”. Quindi deve indicare:
- il progetto o programma di lavoro;
- le forma di coordinamento del lavoratore con il committente;
- la durata della prestazione;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione;
- i tempi e le modalità di pagamento del compenso;
- la disciplina dei rimborsi spese;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.


2. Durata del rapporto
Uno degli aspetti più innovativi della riforma è la previsione della durata del rapporto di collaborazione che deve essere “determinata o determinabile”. Da ciò si desume l’impossibilità di stipulare contratti a progetto a tempo indeterminato. Naturalmente, nulla vieta che i contratti possano essere prorogati o rinnovati con lo stesso prestatore.


3. Doveri e diritti del lavoratore
Il lavoratore a progetto non deve:
- svolgere attività in concorrenza con i committenti;
- diffondere notizie ed apprezzamenti riguardanti i programmi e l’organizzazione di essi;
- compiere atti pregiudizievoli all’attività del committente.

Per quanto riguardano i diritti:
- il lavoratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo diversa disposizione delle parti;
- ha il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto;
- in caso di malattia, infortunio e gravidanza, ha diritto al mantenimento del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza la corresponsione del corrispettivo. Si stabilisce, però che:
- in caso di malattia ed infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, salva diversa pattuizione;
- in caso di gravidanza, la durata del contratto è prorogata di 180 giorni, facendo salva ogni disposizione più favorevole del contratto individuale.

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