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10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Il contratto di inserimento e il tirocinio estivo di orientamento


La “Riforma Biagi” abolisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato, che viene sostituito dal “contratto di inserimento” e introduce il “tirocinio estivo di orientamento”.
Rispetto al contratto di inserimento, la motivazione dell’abrogazione del contratto di formazione, nelle aziende private, è ricollegabile “al tentativo di porre fine alle ambiguità e agli equivoci che hanno contraddistinto l’utilizzo e lo sviluppo dei contratti a contenuto formativo…”.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone. Il contratto è diretto a:
persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni;
lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
donne di qualsiasi età residenti in aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto si connota dall’essere prevalentemente destinato a soggetti che si trovino in condizioni svantaggiate per entrare o rientrare nel mondo del lavoro. La sua durata non può essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18 mesi.
Il tirocinio estivo di inserimento è il “tirocinio promosso durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico”.
Ha una durata non superiore a 3 mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo.

 

 
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