lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Il contratto di apprendistato


La legge 14.02.2003 n. 30, la cosiddetta riforma Biagi, ha modificato il contratto di apprendistato, dividendolo in tre tipologie:

1. apprendistato finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
2. apprendistato professionalizzante;
3. apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Durante tutto il contratto, il datore di lavoro è chiamato ad "insegnare" il mestiere ai lavoratori, in cambio di incentivi e sgravi fiscali.

1. Apprendistato finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
E’ rivolto ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni. Ha una durata non superiore ai tre anni e si applica a qualunque settore di attività, anche nell’ambito degli studi professionali. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, con la previsione di un monte ore di formazione, sia interna che esterna.

2. Apprendistato professionalizzante
E’ rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Si applica a qualunque settore di attività ed è finalizzato al conseguimento di “una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversale e tenico-professionali”. Ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a 6.

3. Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
E’ rivolto ai soggetti di età compresi tra i 18 e i 29 anni. Si applica a qualsiasi settore di attività ed è finalizzato al conseguimento:
di un titolo di studio di livello secondario
di un titolo di studio a livello universitario o di alta formazione
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Questa tipologia rappresenta la vera novità rispetto ai contratti formativi previsti fino ad oggi. La durata del contratto è decisa dalle Regioni in accordo con le istituzioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori e con le Università.

Il contratto, nelle sue varie tipologie, è disciplinato in base ai seguenti principi:
forma scritta del contratto;
divieto di applicazione, per il compenso, di tariffe a cottimo;
divieto per il datore di recedere dal contratto in assenza di giusta causa o giustificato motivo;
Inoltre, per instaurare un rapporto di apprendistato il datore di lavoro non deve più ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.


 
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