Riposi giornalieri
La lavoratrice madre assicurata all'lnps per la maternità (con esclusione del- le lavoratrici domestiche, a domicilio, autonome o parasubordinate) .ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, ai seguenti riposi giornalieri indennizzati dall'lnps: . due ore al giorno, se l'orario di lavoro
La lavoratrice madre assicurata all'lnps per la maternità (con esclusione del- le lavoratrici domestiche, a domicilio, autonome o parasubordinate) .ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, ai seguenti riposi giornalieri indennizzati dall'lnps:
. due ore al giorno, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore quotidiane. Le due ore possono essere fruite separatamente (ad esempio un'ora in entrata ed una in uscita) o cumulate;
. un'ora al giorno se l'orario di lavoro quotidiano è inferiore alle sei ore.
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all'interno dell'azienda, un asilo nido o un'altra struttura idonea, i riposi giornalieri si riducono della metà:
. un' ora, in caso di orario di lavoro pari o superiore alle sei ore;
. mezz' ora, in caso di orario inferiore alle sei ore.
I riposi giornalieri sono riconosciuti anche al padre, in alternativa alla madre, quando:
. i figli sono affidati al solo padre;
. la madre è deceduta o è gravemente malata;
. la madre, lavoratrice dipendente, non se ne avvale;
. la madre non è lavoratrice dipendente, cioè è autonoma o libera professionista.
Il padre non può goderne, invece, durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, qualora la madre sia lavoratrice domestica o a domicilio o non svolga alcuna attività lavorativa.
In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive posso- no essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e di congedo parentale della madre.
Le ore fruibili vengono conteggiate sulla base dell'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.