Quanto spetta
L'importo dell'assegno (che viene rivalutato il 1° gennaio di ogni anno) è determinato con riferimento alla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia del richiedente (la somma spettante per l'anno in corso è indicata nell'allegato alla guida). L'assegno di maternità
L'importo dell'assegno (che viene rivalutato il 1° gennaio di ogni anno) è determinato con riferimento alla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia del richiedente (la somma spettante per l'anno in corso è indicata nell'allegato alla guida).
L'assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità concesso dai Comuni, ma è cumulabile con altre indennità previste da leggi regionali o disposizioni comunali o provinciali.
L'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è corrisposto:
. in misura intera, se il richiedente non ha diritto ad altro trattamento economico di maternità (indennità e/o retribuzione);
. in misura ridotta (per differenza), nel caso in cui il richiedente sia titolare di un altro trattamento economico di maternità di importo inferiore.
L'assegno, infine, non è legato alla situazione economica del nucleo familiare, bensì solo ai requisiti contributivi e lavorativi.