Sabato 10 Ottobre 2009
L'indennità di maternità è corrisposta a tutte le madri che abbiano cessato di lavorare a condizione che tra la data di sospensione o assenza dal lavoro senza retribuzione o cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni.