Lavoratrici subordinate
lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

Lavoratrici subordinate

In particolare, le lavoratrici dipendenti alle quali spetta l'indennità sono sud- divise nelle seguenti categorie: . operaie a tempo determinato e indeterminato, dirigenti e impiegate del settore agricoltura; . operaie, impiegate e apprendiste, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato; . salariate

In particolare, le lavoratrici dipendenti alle quali spetta l'indennità sono sud- divise nelle seguenti categorie:
. operaie a tempo determinato e indeterminato, dirigenti e impiegate del settore agricoltura;
. operaie, impiegate e apprendiste, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
. salariate e impiegate del settore del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, viaggiatrici e piazziste, lavoratrici dello spettacolo;
. addette ai servizi domestici, impiegate dipendenti da proprietari di stabili e portiere, dipendenti di partiti politici e associazioni sindacali, lavoratrici a domicilio, dipendenti da aziende private del gas, dipendenti da enti di patronato, personale dei servizi, e lavoratrici incaricate della vendita porta a porta;
. dipendenti della pubblica amministrazione, anche assunte a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro;
. dipendenti da aziende di servizi pubblici di trasporto;
. lavoratrici dipendenti da società italiane operanti presso filiali estere, se il lavoro è svolto in paesi dell'Unione Europea o in paesi extracomunitari con cui sono stati stipulati accordi di sicurezza sociale;
. lavoratrici impiegate nei lavori socialmente utili.

Per quanto riguarda le lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro (contratto di inserimento nel settore privato), si prevede che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e puerperio, determinando una sospensione del rapporto lavorativo, possano comportare la proroga del contratto, al solo fine di completare la formazione per un tempo pari a quello della sospensione.

I requisiti essenziali richiesti alle lavoratrici subordinate sono:
. uno stato di gravidanza accertato, seguito dal parto;
. un rapporto di lavoro subordinato in corso con il diritto alla retribuzione.

Nell'ambito del lavoro subordinato sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie:
. lavoratrici agricole: è richiesta l'iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente la data di inizio del congedo obbligatorio di maternità;
. lavoratrici a domicilio: sono tenute a riconsegnare al committente, all'inizio del periodo di congedo, tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l'inizio del periodo di congedo, l'indennità di maternità spetta a partire dal giorno successi- vo alla riconsegna;
. lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti): devono avere almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l'inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.

 

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