lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

La gravidanza e il Lavoro

La legge vieta di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post partum).
Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l'astensione obbligatoria ante partum è prolungata fino alla data della nascita effettiva del bambino. Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell'astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e di potere così usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria dopo la nascita del bambino.
La flessibilità viene concessa a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (il me- dico aziendale, nelle aziende dove è previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) attestino che ciò non può portare danno alla salute della madre o del bambino.
Se non è previsto sul posto di lavoro il medico competente, è compito dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) certificare l'assenza di ogni situazione pregiudizievole dopo aver preso visione del- l'attestato del datore di lavoro. Nel caso in cui il bambino nasca morto, o deceda successivamente al parto, la lavoratrice ha comunque diritto alle prestazioni economiche per i tre mesi successivi al parto, o per un periodo maggiore in casi di parto prematuro.

 
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