La gravidanza e il Lavoro
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10 Ottobre 2009 amministratore

La gravidanza e il Lavoro

La legge vieta di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post partum).

La legge vieta di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post partum).
Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l'astensione obbligatoria ante partum è prolungata fino alla data della nascita effettiva del bambino. Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell'astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e di potere così usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria dopo la nascita del bambino.
La flessibilità viene concessa a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (il me- dico aziendale, nelle aziende dove è previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) attestino che ciò non può portare danno alla salute della madre o del bambino.
Se non è previsto sul posto di lavoro il medico competente, è compito dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) certificare l'assenza di ogni situazione pregiudizievole dopo aver preso visione del- l'attestato del datore di lavoro. Nel caso in cui il bambino nasca morto, o deceda successivamente al parto, la lavoratrice ha comunque diritto alle prestazioni economiche per i tre mesi successivi al parto, o per un periodo maggiore in casi di parto prematuro.

 

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