Il congedo di paternità
La legge riconosce al padre dopo la nascita del bambino il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, usufruendo del congedo di paternità e della relativa indennità pari all'80% della retribuzione.
La legge riconosce al padre dopo la nascita del bambino il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, usufruendo del congedo di paternità e della relativa indennità pari all'80% della retribuzione. Il congedo può essere riconosciuto solo nei seguenti casi:
. morte o grave infermità della madre;
. abbandono del bambino da parte della madre;
. affidamento esclusivo al padre.
In caso di abbandono avvenuto durante i tre mesi successivi al parto, la madre perde il diritto al congedo di maternità dal momento dell'abbandono stesso; l'eventuale residuo periodo di astensione obbligatoria può essere riconosciuto al padre, dietro presentazione al datore di lavoro di idonea certificazione che attesti la situazione.
Il congedo di paternità è finalizzato a garantire al neonato, l'assistenza materiale ed affettiva di un genitore. Esso viene riconosciuto al padre lavoratore a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma ecc.) o casalinga.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento si applica altresì al padre adottante o affidatario fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Il padre lavoratore che ha diritto al congedo di paternità può presentare la domanda compilando gli appositi moduli reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell'Istituto www.inps.it .