lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

Il congedo di paternità

La legge riconosce al padre dopo la nascita del bambino il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, usufruendo del congedo di paternità e della relativa indennità pari all'80% della retribuzione. Il congedo può essere riconosciuto solo nei seguenti casi:
. morte o grave infermità della madre;
. abbandono del bambino da parte della madre;
. affidamento esclusivo al padre.
In caso di abbandono avvenuto durante i tre mesi successivi al parto, la madre perde il diritto al congedo di maternità dal momento dell'abbandono stesso; l'eventuale residuo periodo di astensione obbligatoria può essere riconosciuto al padre, dietro presentazione al datore di lavoro di idonea certificazione che attesti la situazione. Il congedo di paternità è finalizzato a garantire al neonato, l'assistenza materiale ed affettiva di un genitore. Esso viene riconosciuto al padre lavoratore a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma ecc.) o casalinga.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento si applica altresì al padre adottante o affidatario fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Il padre lavoratore che ha diritto al congedo di paternità può presentare la domanda compilando gli appositi moduli reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell'Istituto www.inps.it .

 
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