Assegno di maternità dei Comuni
E' una prestazione concessa dal Comune di residenza (e materialmente pagata dall'Inps) che viene riconosciuta per legge alle donne non lavoratrici, non iscritte ad alcun fondo previdenziale.
E' una prestazione concessa dal Comune di residenza (e materialmente pagata dall'Inps) che viene riconosciuta per legge alle donne non lavoratrici, non iscritte ad alcun fondo previdenziale. La speciale prestazione è riconosciuta alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno per ogni figlio biologico e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
L'assegno viene corrisposto per un massimo di cinque mensilità per ogni bambino (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia). L'importo concesso per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida.
L'assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni:
. la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità (nel caso in cui ne percepisca uno di importo inferiore, viene corri- sposta la differenza);
. il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare i limi- ti di reddito stabiliti - annualmente con il criterio dell'Indicatore della Situazione Economica (si veda l'allegato alla guida).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del bambino adottato o in affidamento. Alla domanda in carta semplice, secondo un facsimile predisposto dal Comune, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dove l'interessata dichiara, sotto la propria responsabilità, anche penale:
. la composizione della sua famiglia anagrafica, più le persone che sono a carico ai fini dell'Irpef;
. i redditi e il patrimonio mobiliare ed immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare;
. i soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo (Bot, depositi bancari, postali ecc.).
Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare sarà considerato per il 20%. L'assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.