Assegno di maternità dello Stato
Previdenza: gli assegni di maternità per le madri lavoratrici
10 Ottobre 2009 amministratore

Assegno di maternità dello Stato

Spetta alla madre, anche adottante o affidataria, che sia cittadina italiana o co- munitaria, oppure cittadina extracomunitaria in possesso (al momento della domanda) di carta di soggiorno (si veda sotto), residente e soggiornante

Spetta alla madre, anche adottante o affidataria, che sia cittadina italiana o co- munitaria, oppure cittadina extracomunitaria in possesso (al momento della domanda) di carta di soggiorno (si veda sotto), residente e soggiornante in Italia al momento della nascita o dell'ingresso del bambino in famiglia. La madre deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
. essersi dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento). I contributi possono essere relativi ad attività lavorativa subordinata (compresi i lavori socialmente utili) o parasubordinata;
. aver avuto precedentemente diritto ad una prestazione dell'lnps (ad esem- pio in caso di malattia o disoccupazione, aver lavorato almeno tre mesi, pur- ché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, che varia a secon- da dei casi, comunque mai superiore ai nove mesi).

Da ricordare
La carta di soggiorno prescinde dall'attività svolta, ma può essere rilasciata solo se il richiedente:
. è regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;
. possiede, all'atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consenta un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l'attività pastorale è a tempo indeterminato ecc.);
. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi,.
. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati.

L'assegno di maternità dello Stato può essere concesso anche al padre nei seguenti casi:
. decesso della madre naturale, adottante o affidataria preadottiva;
. abbandono del bambino da parte della madre;
. affidamento esclusivo del bambino al padre;
. che sia adottante non coniugato;
. che sia affidatario preadottivo separato;
. che sia adottante separato.
In presenza di determinati presupposti l'assegno può essere concesso all'affidatario (in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento del neonato da parte di entrambi i genitori naturali).

In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa documen- tazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'incapace in nome e per conto di quest'ultimo. Anche il padre che richiede l'assegno dello Stato deve essere in possesso del- la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea oppure (se extra- comunitario) della carta di soggiorno, da cui risulti che era residente e soggiornante in Italia al momento della nascita del figlio o dell'ingresso in fami- glia del bambino adottato o affidato.

 

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