Riposi giornalieri in caso di adozione
I genitori adottivi o affidatari possono fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.
I genitori adottivi o affidatari possono fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. Nell'ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data è previsto il raddoppio dei riposi come nel caso di parto plurimo.
Il lavoratore - uomo o donna - che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all'ingresso in famiglia del bambino. La successiva richiesta di congedo di maternità o paternità (non oltre il terzo mese dall'ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi giornalieri.
La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non durante il congedo di paternità di quest'ultimo.
Il padre adottivo o affidatario non può invece godere dei riposi durante il congedo di maternità, durante il congedo parentale della madre e durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro di quest'ultima.
Nel caso in cui i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l'affidamento preadottivo, non hanno diritto ad ulteriori periodi dopo l'adozione.