Adozione e affidamento
In caso di adozione o affidamento, il congedo di maternità può essere chiesto per i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione o affidamento, il congedo di maternità può essere chiesto per i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo è riconoscibile sempre per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, solo se l'adottato o affidato non abbia raggiunto i diciotto anni.
Il diritto al congedo può essere esercitato non solo dalla madre, ma anche dal padre in caso di:
. rinuncia da parte della madre lavoratrice,
. decesso o grave infermità della stessa,
. affidamento al solo padre.
Il congedo di maternità spetta anche in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludersi, invece, in caso di collocamento presso una comunità di tipo familiare). Fermo restando che il congedo deve essere utilizzato nei primi tre mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia, oc- corre verificare che la lavoratrice si sia effettivamente assentata durante que- sto periodo (anche a titolo diverso: ferie, aspettativa, o altro, da modificare a seguito del riconoscimento del congedo). Se, viceversa, la lavoratrice ha svolto attività lavorativa, il diritto al congedo può esserle riconosciuto limitata- mente al periodo residuo, sempre che non siano già trascorsi i tre mesi.