2ª CONDIZIONE: PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NELLE IPOTESI IN CUI VEGA ECCEPITO IL SEGRETO PROFESSIONALE
Le particolari cautele su richiamate trovano la loro ragion d’essere nella tutela della riservatezza dei documenti e delle notizie conservate presso lo studio e affidate dal cliente al professionista il quale ha il preciso obbligo deontologico di mantenere su tali informazioni il “segreto professionale” che può essere definito come lo strumento giuridico di tutela della privacy di più grande successo adottato dal Legislatore costituzionale (cfr. il Fisco, n. 5/2007, fasc. n. 1, pag. 669).
L’art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72, prevede la necessaria autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria “per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale”. Ebbene, detta disposizione fa esplicito riferimento a tutte quelle ipotesi in cui - nel corso dell’attività accertativa presso studi professionali – i verificatori ritengano degni di indagine alcuni documenti presenti nel luogo sottoposto a verifica.
Con riferimento a detti documenti, il professionista, qualora dichiari che trattasi di documenti contenenti dati personali di un cliente e, quindi, l’eventuale loro rivelazione comporterebbe la violazione del segreto professionale, può negare l’esame degli stessi: in questa ipotesi, secondo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 52 cit., i verificatori per superare il segreto eccepito sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria per poter - legittimamente - procedere all’attività di indagine.
La versione originaria della norma contenuta nell’art. 52, primo comma cit., precedente alle modifiche introdotte dall’art. 18 della L. n. 413/91, prevedeva una forma di tutela del segreto professionale anticipata; la specifica disciplina garantistica era collocata in un momento anteriore e distinto rispetto a quello dell’acquisizione di dati e notizie coperti dal segreto. Era, in altre parole, richiesta la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per poter accedere nei locali adibiti all’esercizio di un’arte e professione (art. 52, primo comma D.P.R. n. 633/72, testo precedente alle modifiche introdotte dalla Legge n. 413/1991).
Nel tempo, però, tale soluzione si rivelò inadeguata a garantire la minima protezione del segreto professionale: è per tale motivo che si è arrivati alla L. n. 413/91 cit., con la quale, da una parte, è stata eliminata la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, dall’altra, è stata inserita la regola secondo cui l’accesso, nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni, deve essere eseguito alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato così da tutelare la sua riservatezza e permettere di eccepire, se del caso, il segreto su alcuni documenti richiesti dai verificatori, con il conseguente obbligo per questi ultimi di richiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria al fine di autorizzare in modo specifico l’esame dei documenti de quibus.
Ciò significa che il segreto in questione rileva solo se il professionista lo eccepisce nel corso dell’ispezione e, in ogni caso, l’Autorità Giudiziaria può consentire all’organo ispettivo di derogarvi, fatti salvi i limiti imposti dall’art. 103 del c.p.p. in tema di garanzie del difensore.
Da tale quadro normativo emerge che l’acquisizione di documenti e notizie, coperti dal segreto professionale, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, può considerarsi illegittima qualora vi sia stata opposizione del professionista nella sua qualità di depositario e custode dello specifico segreto.
Resta, infine, da chiarire il riferimento all’art. 103 c.p.p espresso con formula di difficile interpretazione ai fini del coordinamento sistematico con la disciplina delle ispezioni fiscali.
Dall’insieme delle norme sembra potersi concludere che le ispezioni della documentazione amministrativo-contabile non troverebbero limiti nella tutela dell’art. 103 c.p.p., che comunque riguarda solo una categoria professionale : gli avvocati.
Il primo comma dell’art. 103 c.p.p stabilisce che : “Le ispezioni e le perquisizioni negli Uffici dei difensori sono consentite solo :
a. quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso Ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b. per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate”.
Questo significa che nello svolgere una verifica tributaria presso un professionista che riveste la qualità di difensore i verificatori non possono procedere ad ispezione e neppure a ricerche se non nei due casi previsti. Devono, quindi, limitarsi alle richieste, alla raccolta e all’esame dei documenti consegnati spontaneamente dal professionista.
In caso di mancata consegna si applicano le disposizioni del 5° comma dell’art. 52 del D.P.R. 633/72 in base al quale i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui si è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.
Se alla richiesta di documentazione il difensore oppone il segreto professionale, i verificatori non devono richiedere l’autorizzazione al Procuratore della Repubblica, dovendosi applicare l’art. 103 c.p.p che :
al comma 4 dispone : “alle ispezioni, perquisizioni e sequestri negli Uffici dei difensori procede personalmente il giudice, ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza del motivato decreto di autorizzazione del giudice”;
al comma 3 sancisce: “nell’accingersi ad eseguire un’ ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria, a pena di nullità, avvisa il Consiglio dell’Ordine Forense del luogo perché il presidente o il consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni”.
E’ prescritta, infine (art. 103, comma 7, c.p.p.), la inutilizzabilità dei risultati delle operazioni compiute quando queste siano eseguite senza osservare le predette disposizioni poste a garanzia del difensore, tra le quali rientra, altresì, l’espresso divieto di sequestro presso il difensore di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscono corpo del reato.
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