economia
10 Ottobre 2009 amministratore

6. LE PROVE IRRITUALMENTE ACQUISITE DURANTE L’ATTIVITÀ DI VERIFICA: CONSEGUENZE

A) Interpretazione della Corte di Cassazione favorevole alla inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite
1) Sentenza 29.11.2001, n. 15209
Una delle pronunce più significative in tema di acquisizione degli elementi probatori è sicuramente la sentenza del 29.11.2001, n. 15209, secondo la quale, dall'interpretazione dell'art. 52, c. 1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, si rileva che esso prescrive un intervento preventivo per iscritto dell'autorità che deve disporre l'accesso, essendo eccezionali le ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria agisce all'esterno con atti meramente verbali. Pertanto, la documentazione acquisita a seguito di autorizzazione verbale all'accesso nei locali dell'impresa è inutilizzabile e, conseguentemente, è nullo l'avviso di accertamento che su di esso si fonda.
2) Sentenza del 21/11/2002 n. 16424
la Suprema Corte a SS.UU., con la sentenza de qua, ha affrontato la questione delle conseguenze di un accesso domiciliare, basato su un’autorizzazione illegittima del Procuratore della Repubblica concludendo per la inutilizzabilità delle prove acquisite nel corso del suddetto accesso. In altre parole, i Giudici di legittimità – riprendendo la disciplina dell’invalidità derivata, propria del procedimento amministrativo – hanno precisato che «detta inutilizzabilità non abbisogna di una espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola».
B) Interpretazione della Corte di Cassazione contraria alla inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite
1) Sentenza del 16.3.2001, n. 3852

Con la Sentenza de qua la Corte di Cassazione - tornando ancora una volta ad occuparsi della problematica qui in esame, preso atto che l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria alla trasmissione di dati e notizie acquisiti in sede di indagini non è richiesta per la garanzia di diritti del contribuente, ma per la mera tutela del segreto- ha statuito che, ove gli uffici vengano in possesso di dati e notizie trasmessi dalla Guardia di finanza, anche in assenza di autorizzazione, ciò non determina l'inutilizzabilità delle prove stesse, in quanto l'inutilizzabilità è una categoria giuridica valida solo per il processo penale.
2) Sentenza 19.06.2001, n. 8344
Con la Sentenza del 19.06.2001, n. 8344, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo la verifica della attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi, e dei limiti di utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico”.

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