2. PROCESSO VERBALE DELLA GUARDIA DI FINANZA: “EFFICACIA ERGA OMNES”
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7314, depositata il 29 marzo 2006, ha stabilito il principio secondo il quale il rinvenimento presso un terzo (utilizzatore) di fatture per operazioni inesistenti (cristallizzato nel processo verbale della G. di F.) giustifica l’accertamento induttivo nei confronti dell’emittente (Società “cartiera”), ancorché quest’ultimo abbia contestato la genuinità delle medesime fatture con “querela di falso”.
Più esattamente, secondo i Giudici di legittimità, l’A.F. è legittimata (ex art. 54, D.P.R. n. 633/72) anche ad utilizzare elementi acquisiti nell’ambito di ispezioni riguardanti terzi soggetti al fine di procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
In altre parole, la Suprema Corte, con la sentenza de qua, giustifica la valenza probatoria erga omnes del PVC, precisando che in materia di accertamento (IVA) l’art. 54, D.P.R., n. 633/72 “abilita l’Ufficio a procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”.
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