B) RICERCHE E PERQUISIZIONI
Una volta eseguite le operazioni di accesso, gli impiegati passano al potere di ricerca il quale si estrinseca in atti finalizzati a reperire scritture contabili o altri documenti. Essa tende non alla semplice raccolta di documenti, ma all’acquisizione di materiale che, da un sommario esame, può tornare utile nel prosieguo del controllo per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni.
La procedura da rispettare durante le ricerche è contenuta nel comma 3 dell’articolo 52 del decreto n. 633/72.
In particolare, la norma dispone che, una volta eseguito l’accesso, è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità Giudiziaria più vicina per procedere a :
apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili;
perquisizioni personali;
esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.
Stante la lettura dell’art. 52, commi 3 e 6, del D.P.R 633/72, i verificatori, prima di procedere alle ricerche, devono avvisare il contribuente del diritto di opporsi all’apertura dei pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili ed all’esame di documenti oppure del diritto di non rispondere alle richieste di notizie relativamente alle quali avrebbe potuto eccepire il segreto professionale, in caso ne fosse sottoposto, facendo risultare il tutto a verbale.
Le aperture dei contenitori e dei luoghi indicati dalla Legge, eseguite senza espressa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, sono da ritenere illegittime. In pratica, affinché trovi applicazione la norma de qua, è sufficiente che il loro contenuto non sia immediatamente disponibile (come invece succede per gli scaffali) e che per impossessarsene sia necessario aprire una chiusura comunque fissata anche con una semplice manovra di mano.
In conclusione, dall’inosservanza delle prescrizioni imposte da Legislatore, discende:
l’illegittima acquisizione dei documenti rinvenuti;
la conseguente nullità degli atti e dei provvedimenti derivati;
l’eventuale responsabilità penale cui può incorrere l’agente contravventore.
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