economia
10 Ottobre 2009 amministratore

4. ACCESSO IN ABITAZIONI PRIVATE: GRAVI INDIZI

il Legislatore, nelle ipotesi di accesso in luoghi diversi da quelli adibiti esclusivamente o parzialmente allo svolgimento dell’attività economica, associa diverse forme di garanzia le quali operano:
a) ex ante - attraverso il preventivo rilascio dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica in ragione della sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie;
b) ex post - mediante l’indicazione di una circoscritta finalità: «allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni», art. 52, secondo comma, D.P.R. n. 633/72
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002, sciogliendo dei dubbi interpretativi sulla nozione e portata di “gravi indizi”, dopo aver puntualmente definito l’indizio come «cognizione di circostanze astrattamente atte a convertire la mera ipotesi di evasione e di elusione fiscale in un apprezzamento del possibile verificarsi di essa», hanno, correttamente, circoscritto la portata di tale definizione avvertendo che solo attraverso la molteplicità di indizi, questi, purché gravi precisi e concordanti, possono dar luogo ad una prova presuntiva, possono, cioè, «divenire componenti o tasselli di una prova presuntiva, quando i rla notizia di fonte non individuata e non individuabile non può assurgere a dignità di indizio. Una dichiarazione senza paternità, infatti, non rende noto alcun fatto, su cui poi innestare un giudizio di verosimile accadimento di un altro fatto, e può lasciare spazio soltanto a congetture od illazionielativi fatti presentino, per consistenza e modalità, la evidenziata rilevante probabilità logica…».
Ebbene, con riferimento alle notizie anonime, i Giudici di legittimità hanno precisato che «». Alla luce di tali precisazioni, per la Corte di Cassazione l’autorizzazione all’accesso domiciliare, fondata solo su notizie anonime, è illegittima, posto che tali notizie non possono dar luogo, né ad indizi semplici, né ad indizi gravi, in mancanza dei quali non può autorizzarsi l’accesso nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione.
Questa importantissima sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione offre lo spunto argomentativo per poter affermare che la tutela “processuale” del contribuente, e, cioè, la tutela in vista del processo tributario, inizia già nella fase procedimentale amministrativa di accertamento, con la conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite nel corso di un accesso domiciliare e basate esclusivamente su notizie anonime, anche in presenza di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in quanto si tratterebbe di autorizzazione illegittima.

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