economia
10 Ottobre 2009 amministratore

C) ISPEZIONI, VERIFICAZIONI ED ALTRE RILEVAZIONI

L’attività di acquisizione di documentazione ed altri elementi, attraverso la spontanea esibizione o le ricerche, eventualmente eseguite, è prodromica alla esecuzione dei controlli più strettamente tecnici che la Legge qualifica in termini di ispezioni, verificazioni ed altre rilevazioni.
Ispezioni: trattasi, più esattamente, di un esame delle scritture ed altri documenti acquisiti, esame finalizzato al riscontro dell’esattezza dell’imponibile dichiarato e dell’imposta su di esso calcolata e versata. In altre parole, le ispezioni, a differenza dell’accesso, sono limitate alla regolarità dell’aspetto formale dei documenti contabili; esse mirano a verificare che tutte le documentazioni siano state tenute, secondo quanto prescritto dalla legge. Possono essere svolte su tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta non è obbligatoria.
Verificazioni: si sostanziano in attività dirette a riscontrare, nella realtà fattuale, la fedeltà delle risultanze documentali (un esempio è dato dal controllo materiale delle giacenze di magazzino, finalizzato, come noto, ad appurare l’esistenza di eventuali acquisti o cessioni di beni non contabilizzati nell’esercizio in corso all’atto del controllo). Più esattamente, le verificazioni sono dei controlli che tendono a ricostruire, a posteriori, una gestione aziendale sulla base dei riscontri extracontabili confrontata con i riscontri documentali. Esse permettono di valutare la corrispondenza dei valori ai dati dichiarati e documentati, la loro congruità nel contesto dell’intera gestione e la continuità sostanziale delle poste esaminate nelle varie annualità.
Rilevazioni: relativamente a tale forma di attività, la Circolare della Guardia di Finanza, n. 1/1998, Prot. n. 360.000, del 20 ottobre 1998, ha chiarito che le rilevazioni differiscono dalle verificazioni in quanto, a differenza di queste ultime, “non danno luogo a risultati direttamente raffrontabili con la realtà documentale dell’attività verificata, ma a risultati attraverso cui, in via di astrazione, può giungersi alla definizione quantitativa e numerica di grandezze rappresentative del profilo economico dell’attività verificata”.

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