economia
10 Ottobre 2009 amministratore

1ª CONDIZIONE: PRESENZA DEL TITOLARE DELLO STUDIO O DI UN SUO DELEGATO

L’attuale disciplina degli accessi in locali adibiti all’esercizio di attività artistiche o professionali, come modificata dall’art. 18 della L. n. 413/1991 cit., richiede la necessaria presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Ciò sta a significare che in assenza dei citati soggetti l’accesso non può essere legittimamente eseguito. In questa ipotesi, pertanto, gli incaricati dell’ispezione hanno l’obbligo di ricercare – preventivamente – la presenza del titolare dello studio. Nella Circolare del Ministero delle Finanze, n. 15762 dell’8 ottobre 1993, si rammenta, infatti, che, con riferimento agli studi professionali, “l’accesso dovrà essere eseguito in presenza del titolare o di persona delegata. A tal fine, saranno esperite le necessarie indagini per l’individuazione degli orari di studio, della presenza del titolare, ecc…”. In concreto, gli accertatori, presentatisi dal professionista, qualificatisi e chiarito lo scopo del loro ingresso, dovranno richiedere, a chi li accoglie, se il titolare è in studio o meno. Se la risposta è positiva, potranno eseguire la verifica; in caso di risposta negativa, viceversa, non potranno procedere oltre, sempreché non sia presente un altro soggetto all’uopo delegato.
Stante tale condizione garantista della norma, in assenza del professionista, non può ritenersi delegato semplicemente chi ne faccia in quel momento le veci. Il rapporto richiesto dalla norma, fra titolare dello studio professionale e delegato, deve avere carattere di specificità e non può ritenersi generico. Non può infatti, qualificarsi sic et simpliciter delegato nel senso voluto dal Legislatore un impiegato od un collaboratore dello studio. Occorrerà, allora, un preventivo contatto con il titolare dello studio, affinché nomini nella forma dovuta un’altra persona che sia specificatamente delegata a presenziare alle operazioni che saranno svolte dai verificatori. Nel caso di inosservanza delle predette condizioni di accesso e, quindi, delle conseguenti attività di ricerca ed ispezione documentale, i risultati delle operazioni illegittimamente compiute non potranno trovare ingresso nella successiva fase contenziosa.

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