economia
10 Ottobre 2009 amministratore

PREMESSA

L’esigenza conoscitiva, connaturata all’espletamento di ogni indagine tributaria, si pone in un rapporto antitetico con l’interesse, di cui è portatore il soggetto passivo, alla riservatezza delle notizie attinenti alla propria sfera privata. Il rapporto tra Fisco e contribuente ha subito, negli ultimi anni, una profonda evoluzione: da un lato l’Amministrazione Finanziaria ha gradualmente cercato di modificare i suoi comportamenti nel rispetto dei nuovi diritti riconosciuti al cittadino (informazione, accesso, trasparenza e partecipazione), dall'altro lo stesso cittadino ha preso coscienza del suo ruolo e ha cominciato a far sentire la propria voce, soprattutto in termini di partecipazione.
In tale contesto, un ruolo preminente è ricoperto dalle norme contenute nella L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) che si inseriscono all'interno del processo di riforma che ha investito tutta l'Amministrazione pubblica negli ultimi anni.
L’attività di controllo espletata dalla Guardia di Finanza ovvero dall’Amministrazione Finanziaria, costituendo una fase delicata del complicato rapporto tra Fisco e contribuente, deve, dunque, confrontarsi con alcuni fondamentali diritti del contribuente (quali, inviolabilità del domicilio, segreto professionale, ecc.) con la conseguenza che i poteri di indagine sono utilizzabili nei limiti previsti dalla legge.
La più completa definizione generale di “verifica fiscale” può essere tratta dalla “Istruzione sull’attività di verifica”, emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza con la Circolare n. 1/1998, protocollo n. 360000 del 20 ottobre 1998. Secondo questo documento, la verifica fiscale della Guardia di Finanza è un’indagine di polizia amministrativa finalizzata a :
- prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie; - qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto. Può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica, giuridica, Società di persone o Ente che abbia posto in essere attività in relazione alle quali le norme tributarie o finanziarie pongono obblighi o divieti la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o penale. Le operazioni di verifica sono condotte in conformità alle disposizioni che definiscono le potestà conferite ai militari della Guardia di Finanza e ne disciplinano l’esercizio.
La verifica fiscale è, quindi, la manifestazione più significativa dell'attività operativa della Guardia di Finanza (ed, ovviamente, degli Uffici Finanziari nell’esercizio della loro attività di "accertamento e controllo") nello svolgimento della sua attività tipica di "polizia tributaria ed economica" con risvolti, eventualmente, di "polizia giudiziaria" qualora emergano violazioni delittuose, da segnalare alla competente Autorità giudiziaria.
In generale, infine, se le verifiche fiscali svolte dagli appartenenti alla Guardia di finanza possono essere qualificate come operazioni di polizia di carattere "globale", nel senso che possono riguardare tutti i tributi, le verifiche degli Uffici finanziari sono finalizzate a conseguire risultati nei soli settori di competenza, e sono, pertanto, necessariamente "settoriali", ma non meno determinanti nella lotta alla evasione fiscale, in quanto si avvalgono anche di una propria attività di "intelligence" per assicurare la piena realizzazione della loro attività di accertamento e controllo della regolare applicazione dei tributi.
Poiché il momento della verifica fiscale rappresenta, per il contribuente che vi è sottoposto, un momento particolarmente delicato, è importante che egli sia a conoscenza dei diritti, di cui è titolare, e dei doveri che su di lui incombono in questa fase del suo rapporto con l’Amministrazione Finanziaria, nonché delle norme che regolano l’operato degli accertatori. E’ utile evidenziare, infatti, l’assoluta importanza di questa attività di indagine quale attività prodromica all'emissione dell'avviso di accertamento; è per tale motivo che il contribuente deve essere messo a conoscenza dei diritti espressamente riconosciuti dalla legge in capo a chiunque sia destinatario di una siffatta attività di verifica.
Per completezza, è utile far presente che il comma 24 dell’art. 35 del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006 - convertito con modifiche in legge n. 248 del 04/08/2006 (c.d. decreto Bersani – Visco) - ha introdotto, nel D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, il nuovo art. 53 bis il quale estende i poteri di controllo previsti per le imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 – artt. 32 e 33 – anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 6/E, del 06/02/2007 , si legge che “l’innovazione in esame consente ai funzionari dell’A.F., muniti di apposita autorizzazione, di eseguire accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi ove viene esercitata un’attività commerciale, agricola, artistica o professionale, quando l’attività stessa abbia riflessi sull’imposta di registro”. In altre parole, i Funzionari dell’A.F. potranno accedere nei locali nei quali si esercita attività di intermediazione immobiliare, per acquisire dati e notizie riguardanti le mediazioni svolte, raffrontandole con le dichiarazioni sostitutive rese in atto dalle parti contraenti.
Tale attività consentirà di rilevare l’eventuale omessa registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della conclusione di affari di intermediazione immobiliare, obbligo posto a carico degli stessi agenti dal comma 46, art. 1, della Legge Finanziaria 2007 – del 27/12/2007, n. 296 – (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 6/E, del 06/02/2007 ).

 
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