Verifiche Fiscali: indsgini tributarie e diritti dei contribuenti
10 Ottobre 2009 amministratore

3. LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 (STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE)

In questo ambito, una delle novità più rilevanti è stata, senza ombra di dubbio, l’introduzione nel sistema tributario italiano della disciplina contenuta nel c.d. "Statuto dei diritti del contribuente": una sorta di "piccola costituzione" in ambito tributario che si inserisce all'interno del processo di riforma che ha investito tutta l’Amministrazione Pubblica negli ultimi anni.
Più precisamente, assumono preminente rilievo le disposizioni contenute nell'articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) con le quali si riconoscono diritti e garanzie in capo al contribuente sottoposto a verifica fiscale.
Come è noto, lo Statuto dei diritti del contribuente ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare il rapporto Fisco-contribuente, soprattutto sotto l'aspetto della collaborazione e del contraddittorio.
In stretta connessione con tali principi si pone la disposizione di cui al citato art. 12 L. n. 212/2000, che, come detto, è stata inserita per garantire la tutela dei diritti del contribuente sottoposto a verifica da parte degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 32 e 33 D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 51 e 52, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
I contenuti precettivi dell'articolo 12 in argomento sono molteplici. Innanzitutto, viene precisata la necessità di limitare lo svolgimento delle verifiche entro l'orario di esercizio, fatta eccezione per i casi giustificati da particolare urgenza o necessità e in modo da arrecare il minor disturbo possibile all'attività lavorativa del contribuente. Quest'ultimo deve essere altresì debitamente informato sui motivi e sull'oggetto specifico della verifica, sui suoi diritti e obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato.
Il medesimo contribuente può, inoltre, richiedere che l'indagine sulla regolare tenuta della contabilità si svolga o nello stesso ufficio di appartenenza dei verificatori o presso colui che lo assiste. L'articolo 12 fissa, inoltre, un termine di durata della verifica di trenta giorni, prorogabili di altri trenta nel caso vi siano motivate esigenze riferite alla complessità dell'indagine.
Secondo la Circolare della Guardia di Finanza n. 250400 del 17 agosto 2000, tale termine deve essere calcolato in relazione ai giorni di effettiva presenza trascorsi presso la sede del contribuente, senza considerare nel computo i singoli contatti per notificare atti o prelevare documenti.
Delle attività di verifica si dà atto, come è noto, in seno al processo verbale che dovrà riportare anche le eventuali osservazioni e i rilievi avanzati dal contribuente o dal professionista che lo rappresenta.
Conclusasi la verifica e redatto il processo verbale, se ne consegna copia al contribuente; quest'ultimo potrà avanzare, all'Amministrazione Finanziaria, entro il termine di 60 giorni, memorie difensive anche tese a osservazioni e richieste in merito ai processi che hanno portato alla formulazione dei rilievi in sede di verifica. Più esattamente, dalla lettura del comma 7, dell’art. 12 cit., possono individuarsi tre distinte posizioni soggettive:
1) diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste;
2) obbligo degli Uffici impositori di valutare le osservazioni e le richieste comunicate dal contribuente;
3) obbligo degli stessi Uffici di motivare l’avviso di accertamento con specifico riferimento alle osservazioni e richieste comunicate dal contribuente con conseguente nullità dello stesso in caso di omessa motivazione.
La previsione di un contraddittorio anticipato, rispetto all’emanazione dell’avviso di accertamento, oltre a fornire una maggiore tutele al contribuente, tende ad attribuire una maggiore efficacia all’accertamento tributario con la conseguente deflazione del contenzioso attraverso un nuovo rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza. Ne consegue che attraverso il contraddittorio, l’Ufficio finanziario deve verificare, sulla base delle risultanze istruttorie emerse nel corso della verifica tributaria, l’eventuale esistenza di redditi non dichiarati, da rideterminarsi nel quantum tenendo conto degli elementi di valutazione offerti e addotti dal contribuente.
Ebbene, se da una parte, alcune norme innovano il previgente ordinamento giuridico tributario, dall’altra, molte di esse hanno una funzione "rafforzativa" dei principi già esistenti che, seppur "non codificati", già costituivano indispensabili requisiti di una verifica qualitativamente "elevata", in quanto rispondenti ai generali principi di equità e imparzialità. Tale norma (art. 12), così come tutte le altre contenute nello Statuto, viene elevata a principio generale dell'Ordinamento tributario dal primo comma dell'articolo 1 della medesima Legge n. 212/2000.
Interpretazione, quest'ultima, avvalorata anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, già con sentenza n. 7080 del 14/4/2004, ha inteso evidenziare "che il legislatore ha manifestato esplicitamente l'intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello Statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia" (sull’importanza delle norme dello Statuto del contribuente, si veda, altresì: sentenza n. 17576 del 10/12/2002 e sentenza n. 21513 del 06/10/2006, entrambe pronunciate dalla Corte di Cassazione).

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