1. D.P.R. DEL 29/09/1973, N. 600 (II.DD.) – D.P.R. DEL 26/10/1972 N. 633 (I.V.A.) E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI
L’art. 32 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 51 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, attribuiscono agli Uffici Finanziari poteri in ordine all’acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile direttamente nei confronti dei contribuenti cui si riferisce il controllo (invito degli stessi a comparire negli Uffici anche per esibire o trasmettere atti o documenti, invio di questionari, ecc.) ovvero nei confronti di terzi (richiesta di notizie e comunicazioni ad organi ed Amministrazioni dello Stato, richiesta di copie o estratti di atti depositati presso notai, richiesta di conti bancari e postali, ecc.).
Le norme che, invece, regolano il potere di eseguire accessi, ispezioni, verificazioni, ricerche ed ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte – e che saranno oggetto di trattazione del presente lavoro – sono contenute nell’art. 52 D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 e succ. mod. ed integrazioni (relativo all’IVA) applicabile, altresì, alle II.DD., grazie al rinvio contenuto nell’art. 33 del D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600.
In base al luogo in cui viene eseguito l’accesso, la Legge prevede differenti regimi di autorizzazione, la cui inosservanza può determinare anche la nullità degli atti compiuti. Infatti, se si tratta di ispezioni, verifiche e ricerche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, è sufficiente una specifica autorizzazione rilasciata dal capo dell’Ufficio, mentre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è in ogni caso necessaria, a tutela della fondamentale inviolabilità della persona e del domicilio, per le perquisizioni personali o domiciliari. L’art. 52 cit., infatti, opera una precisa distinzione tra luoghi adibiti esclusivamente all’esercizio dell’attività economica, locali utilizzati promiscuamente per le esigenze connesse all’attività esercitata e a fini abitativi, e, da ultimo, luoghi diversi dai precedenti, prevalentemente identificabili con l’abitazione del contribuente, lasciando chiaramente intuire il maggior grado di tutela riconosciuta al contribuente nelle ipotesi di accesso nei luoghi adibiti ad abitazione della persona. E’, in ogni caso, necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità Giudiziaria più vicina nelle ipotesi previste dall’art. 52, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972: trattasi, più esattamente di
a) perquisizioni personali ed apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili;
b) esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, ferma restando la norma contenuta nell’art. 103 del c.p.p.
Il risultato di tale attività è rappresentato dalla "constatazione" di eventuali violazioni sostanziali o formali agli obblighi tributari.
Per una più agevole analisi della disciplina in oggetto, risulta opportuno riportare in maniera schematica i diversi punti in cui si articola l’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 (relativo all’I.V.A.) che, come già riferito, si rende applicabile, altresì, alle II.DD., grazie al rinvio contenuto nell’art. 33 del D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600.
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