ART. 52, D.P.R. N. 633/1972
Accesso e sue modalità
Locali ove si esercitano attività d'impresa, arte o professione
Autorizzazione dell'Ufficio Autorizzazione della Procura
Presenza del titolare dello studio |
Gli Uffici IVA (e, naturalmente, gli Uffici delle II.DD. e della Guardia di Finanza) possono: |
| Locali diversi (Comma 2) |
L'accesso nei locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica: - soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme dei decreti fiscali; - allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni. |
| Perquisizioni personali,
aperture coattive e tutela del segreto
professionale (Comma 3) |
In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria più vicina per procedere, durante l'accesso: - a perquisizioni personali; - all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili; - per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'ad. 103 del c.p.p. |
| Ispezione documentale (Comma 4) |
L'ispezione documentale si estende: - a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, - compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. |
| Rifiuto di esibire libri (Comma 5) |
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata la esibizione: - non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche: - la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture, - la sottrazione di essi alla ispezione. |
| Processo verbale di accesso (Comma 6) |
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino: - le ispezioni e le rilevazioni eseguite, - le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta, - le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto: - dal contribuente o da chi lo rappresenta, - ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia dei verbale (a tal proposito, è utile far presente che il diritto a ricevere copia del verbale non viene mento nel caso di mancata sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente) |
Sequestro documenti e scritture
(Comma 7) Divieto di sequestro dei libri e registri
(Comma 7) |
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto: - se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché - in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti: - possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti; - possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio; - possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri |
| Verifiche e ricerche
su mezzi adibiti al
trasporto per conto di terzi (Comma 8) |
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci e ad altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. |
| Soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici (Comma 9) |
In deroga alle disposizioni del comma 7 (riguardante il sequestro di documenti e scritture nonché la insequestrabilità dei libri e registri), gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. |
| Scritture presso terzi (Comma 10) |
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti, deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5 (cioè non saranno prese in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa). |
| Accesso presso
Banche e Pubbliche Amministrazioni (Comma 11) |
Gli Uffici IVA (e II.DD.) hanno facoltà di: - disporre l'accesso dei propri impiegati muniti di apposita autorizzazione: presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti indicati ai n. 5) dell'art. 51 del D.P.R., n. 633/1972 (Enti pubblici e Società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ivi comprese le società e gli enti di assicurazione), allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste; presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale (con le modalità previste in caso di deroga al segreto bancario) allo scopo di rilevare direttamente dati e notizie relativi ai conti la cui copia è stata richiesta e non trasmessa entro il termine stabilito, o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie nei casi di fondati sospetti sulla completezza di tutti i rapporti intrattenuti. |
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