Come comportarsi durane le verifiche fiscali
10 Ottobre 2009 amministratore

ART. 52, D.P.R. N. 633/1972

Accesso e sue modalità
(Comma 1)

 

Locali ove si esercitano attività d'impresa, arte o professione




Autorizzazione dell'Ufficio





Autorizzazione della Procura

 





Presenza del titolare dello studio

Gli Uffici IVA (e, naturalmente, gli Uffici delle II.DD. e della Guardia di Finanza) possono:
- disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione Finanziaria nei locali destinati all'esercizio di:
attività commerciali
attività agricole
attività artistiche e professionali

- per procedere a:
ispezioni documentali
verificazioni
ricerche
e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione della evasione e delle altre violazioni.

Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

E' necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accedere nei locali che siano adibiti anche ad abitazione.

In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza dei titolare dello studio o di un suo delegato

Locali diversi
(Comma 2)
L'accesso nei locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica:
- soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme dei decreti fiscali;
- allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.
Perquisizioni personali, aperture coattive e tutela del segreto professionale
(Comma 3)
In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria più vicina per procedere, durante l'accesso:
- a perquisizioni personali;
- all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili;
- per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'ad. 103 del c.p.p.
Ispezione documentale
(Comma 4)
L'ispezione documentale si estende:
- a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
- compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.
Rifiuto di esibire libri
(Comma 5)
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata la esibizione:
- non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

Per rifiuto di esibizione si intendono anche:
- la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture,
- la sottrazione di essi alla ispezione.
Processo verbale di accesso
(Comma 6)
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino:
- le ispezioni e le rilevazioni eseguite,
- le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta,
- le risposte ricevute.

Il verbale deve essere sottoscritto:
- dal contribuente o da chi lo rappresenta,
- ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto ad avere copia dei verbale
(a tal proposito, è utile far presente che il diritto a ricevere copia del verbale non viene mento nel caso di mancata sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente)
Sequestro documenti e scritture
(Comma 7)


Divieto di sequestro dei libri e registri
(Comma 7)
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto:
- se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché
- in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale.

I libri e i registri non possono essere sequestrati;
gli organi procedenti:
- possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti;
- possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio;
- possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri
Verifiche e ricerche su mezzi adibiti al trasporto per conto di terzi
(Comma 8)
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci e ad altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
Soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici
(Comma 9)
In deroga alle disposizioni del comma 7 (riguardante il sequestro di documenti e scritture nonché la insequestrabilità dei libri e registri), gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Scritture presso terzi
(Comma 10)
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti, deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5 (cioè non saranno prese in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa).
Accesso presso Banche e Pubbliche Amministrazioni
(Comma 11)
Gli Uffici IVA (e II.DD.) hanno facoltà di:
- disporre l'accesso dei propri impiegati muniti di apposita autorizzazione:
presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti indicati ai n. 5) dell'art. 51 del D.P.R., n. 633/1972 (Enti pubblici e Società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ivi comprese le società e gli enti di assicurazione), allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste;
presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale (con le modalità previste in caso di deroga al segreto bancario) allo scopo di rilevare direttamente dati e notizie relativi ai conti la cui copia è stata richiesta e non trasmessa entro il termine stabilito, o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie nei casi di fondati sospetti sulla completezza di tutti i rapporti intrattenuti.
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