economia
10 Ottobre 2009 amministratore

5. GLI APPUNTI PERSONALI DELL’IMPRENDITORE COSTITUISCONO ELEMENTO PROBATORIO PRESUNTIVO PER L’ACCERTAMENTO IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2217, depositata il 1° febbraio 2006, ha stabilito il principio secondo il quale gli appunti personali dell’imprenditore (legittimamente acquisiti in sede di ispezione) dai quali si evincano corrispettivi “in nero” costituiscono prova, seppur presuntiva, per l’accertamento, ai fini IVA, prescindendo dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità o da eventuali inadempimenti ad obblighi di legge.
Più esattamente, a seguito di un’attività di verifica, svolta dalla G. di F., veniva rinvenuto, presso la sede dell’impresa, un quaderno di appunti personali dell’imprenditore contenente dati che non trovavano corrispondenza nella contabilità (apparentemente regolarmente tenuta); il tutto veniva evidenziato nel P.V.C.
Sulla base di tale atto, l’A.F. riteneva di dover elevare l’entità del volume d’affari, prodotto dalla Società.
La decisione dei Giudici di legittimità, a favore dell’A.f., poggia su due punti:
a) l’art. 52, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72 dispone che “l’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie…”
b) l’art. 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/72 sancisce che “l’infedeltà della dichiarazione…” può anche “essere accertata mediante … il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta … degli altri dati e notizie…” legittimamente raccolti dall’Ufficio e “… anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
Pertanto, ne deriva che, quando a seguito di ispezione venga rinvenuta, presso la sede di un'impresa, documentazione non obbligatoria, astrattamente idonea a evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, l'ufficio, ai sensi del citato articolo 54, comma 2, del Dpr 633/72, può legittimamente utilizzare, ai fini dell'accertamento, la documentazione extracontabile in raffronto con la contabilità ufficiale del contribuente. In altre parole, secondo i Giudici di Legittimità, il "quaderno di appunti personali" dell'imprenditore, reperito in sede di ispezione, è idoneo ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, pur in assenza di un contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della documentazione contabile o di inadempimenti di obblighi di legge.

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