L'istituto del ravvedimento operoso applicabile anche nell'ipotesi di adeguamento agli studi di settore. II
n.
111 - 09/04/2004
Quesito
Faccio seguito al Vs. quesito del 22/11/2003 circa la possibilità di ravvedere un tardivo versamento IVA da adeguamento da studi settore oltre il termine di presentazione del mod. Unico 2003 (31/10/2003).
La Vs. risposta è affermativa, per me interessante, in quanto avendo fatto lo stesso quesito all'Agenzia delle Entrate di Perugia mi è stato risposto che il momento del pagamento dell'IVA di cui sopra, rappresenta un'opzione e non un onere tributario e come tale non ravvedibile trascorso il termine ultimo, anzi non avendo pagato l'IVA tempestivamente mi invalida anche l'adeguamento in dichiarazione; addirittura mi è stato risposto che ai fini dei redditi, la maggior imposta scaturita dall'adeguamento va richiesta a rimborso.
Vorrei gentilmente una Vs. conferma e se possibile dei riferimenti normativi.
In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo la risposta che ho dato il 22/11/2003.
Infatti, secondo me, l'interpretazione che l'Agenzia delle Entrate di Perugia vuole dare alla norma è assurda ed illegittima, circa la distinzione tra opzione ed onere tributario, in quanto l'art. 13 D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 non solo non richiede la suddetta distinzione ma, soprattutto, fa generico riferimento alla determinazione e/o pagamento del tributo genericamente inteso.
In sostanza, con il ravvedimento operoso, alle sole condizioni temporali previste dalla legge, il legislatore vuole sanare preventivamente tutte le violazioni per le quali non vi sia stata già alcuna contestazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto preventiva e formale conoscenza.
Come può notarsi, il generico riferimento alle attività di accertamento degli uffici fiscali presuppone il recupero di una maggiore imposta, indipendentemente dal fatto che questa possa derivare da un 'opzione o da un onere da parte del contribuente; l'importante è che si sia in presenza di una potenziale situazione di recupero di materia imponibile, che, peraltro, il contribuente può sanare preventivamente con il ravvedimento operoso, a prescindere dalle motivazioni fiscali o psicologiche dello stesso.
Infatti, qualora il contribuente non si adeguasse agli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate potrebbe fare gli accertamenti fiscali, nei termini di decadenza previsti dalla legge, con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni; in sostanza, la situazione non sarebbe differente rispetto a una normale attività di accertamento, con recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni, giustificata da fattori diversi dall'adeguamento agli studi di settore, come, per esempio, recuperi di imponibili per percentuali di ricarico o di redditività induttivamente presunte dagli uffici fiscali stessi.
Nella suddetta situazione, se fosse accolta l'illegittima tesi dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, si assisterebbe all'assurdo che, in funzione del recupero della materia imponibile, se dovuto o meno agli studi di settore, i contribuenti sarebbero trattati in modo diverso, potendo o meno fare preventivamente il ravvedimento operoso.
E' facile intuire che ciò creerebbe un'assurda disparità di trattamento, costituzionalmente illegittima, e ciò non sarebbe consentito, perchè più volte la Corte Costituzionale ha ribadito il principio che nell'interpretazione delle norme bisogna sempre usare un criterio che non determini ingiustificate disparità di trattamento.