10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in caso di mancato pagamento dell'Iva e/o delle altre imposte, non è mai responsabile l'amministratore della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.L. n. 269/2003.
E' di tutta evidenza che la norma succitata, che pone esclusivamente a carico del soggetto passivo d'imposta la responsabilità amministrativa, senza più coinvolgere l'autore dell'illecito, deroga ai principi informatori della riforma delle sanzioni del 1997.
La nuova disposizione riguarda solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica.
Ne consegue che per i soggetti diversi da quelli appena richiamati la responsabilità continua ad essere riferita alla persona che ha commesso la violazione, ferma restando la responsabilità solidale del soggetto nel cui interesse è stata commessa - se diverso dall'autore della violazione stessa - ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 472/1997.
Distinti saluti
In caso di mancato pagamento dell'Iva e/o delle altre imposte, non è mai responsabile l'amministratore della società
n.
623 - 28/02/2005
Quesito
Gentile dottore sono qui a chiederLe, stante il pricipio ex art. 7 D.L. 269/03 della riferibilità della sanzione alla società avente personalità giuridica, se una srl non paga l'iva e/o altre imposte, l'erario può perseguire l'amministratore per il mancato pagamento o esso insieme alle sanzioni sono da chiedere unicamente alla società, rispondendo il socio/amministratore unicamente limitatamente alla quota sottoscritta?
La ringrazio anticipatamente.
Prov. Caserta
Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in caso di mancato pagamento dell'Iva e/o delle altre imposte, non è mai responsabile l'amministratore della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.L. n. 269/2003.
E' di tutta evidenza che la norma succitata, che pone esclusivamente a carico del soggetto passivo d'imposta la responsabilità amministrativa, senza più coinvolgere l'autore dell'illecito, deroga ai principi informatori della riforma delle sanzioni del 1997.
La nuova disposizione riguarda solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica.
Ne consegue che per i soggetti diversi da quelli appena richiamati la responsabilità continua ad essere riferita alla persona che ha commesso la violazione, ferma restando la responsabilità solidale del soggetto nel cui interesse è stata commessa - se diverso dall'autore della violazione stessa - ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 472/1997.
Distinti saluti