10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con la sentenza del 07 gennaio 2004 n. 10, da Lei citata, ha affermato il principio che l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, soltanto nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs.vo n. 46/1999, con effetti dall'01/07/1999, e poi dall'art. 1, comma primo, lett. b), D.Lgs.vo n. 193/2001, con effetti dal 29 giugno 2001, prevede che l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, (oppure entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, per il periodo 01/07/99 - 08/06/2001) deve notificare al contribuente la cartella di pagamento.
Il caso trattato e deciso dalla Corte di Cassazione è diverso da quello che Lei mi ha sottoposto; infatti, tenuto conto che il visto è stato apposto il 27/12/2001 e la notifica è avvenuta il 05/02/2003, nella fattispecie, non è applicabile quanto deciso dalla Corte di Cassazione, perchè dal 09 giugno 2001 (art. 1 del D.Lgs.vo n. 193/2001) manca il termine ultimo per la notifica e, di conseguenza, nessuna eccezione di decadenza in merito si può sollevare.
In definitiva, i principi sopra esposti dalla Corte di Cassazione valgono per i ruoli formati e resi esecutivi sino all'08 giugno 2001.
Corte di Cassazione - Sezione tributaria - sentenza del 07 gennaio 2004 n. 10.
n. 75 - 12/03/2004 Quesito Desideravo capire su una cartella, visto che condono non dovrebbe rientrare. Saputo della sentenza n°10 del 7 gennaio 2004! Che tipo di percorso posso fare e se c'è un percorso da percorrere.
n.
75 - 12/03/2004
Quesito
Desideravo capire su una cartella, visto che condono non dovrebbe rientrare.
Saputo della sentenza n°10 del 7 gennaio 2004!
Che tipo di percorso posso fare e se c'è un percorso da percorrere.
Cartella : Ruolo anno 2002 visto 27-12-2001 notificata 05-02-2003.
In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con la sentenza del 07 gennaio 2004 n. 10, da Lei citata, ha affermato il principio che l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, soltanto nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs.vo n. 46/1999, con effetti dall'01/07/1999, e poi dall'art. 1, comma primo, lett. b), D.Lgs.vo n. 193/2001, con effetti dal 29 giugno 2001, prevede che l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, (oppure entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, per il periodo 01/07/99 - 08/06/2001) deve notificare al contribuente la cartella di pagamento.
Il caso trattato e deciso dalla Corte di Cassazione è diverso da quello che Lei mi ha sottoposto; infatti, tenuto conto che il visto è stato apposto il 27/12/2001 e la notifica è avvenuta il 05/02/2003, nella fattispecie, non è applicabile quanto deciso dalla Corte di Cassazione, perchè dal 09 giugno 2001 (art. 1 del D.Lgs.vo n. 193/2001) manca il termine ultimo per la notifica e, di conseguenza, nessuna eccezione di decadenza in merito si può sollevare.
In definitiva, i principi sopra esposti dalla Corte di Cassazione valgono per i ruoli formati e resi esecutivi sino all'08 giugno 2001.