10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Dalla formulazione letterale e dal tenore logico dell'espressioni usate dal legislatore nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 è dato evincere, in modo non equivoco, l'obbligo per il concessionario di notificare la cartella esattoriale entro e non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato.
La natura perentoria dell'indicato termine è stata autorevolmente ribadita dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 107 del 01/04/2003, che in proposito ha sottolineato essere tale interpretazione l'unica costituzionalmente legittima, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Inoltre, nello stesso senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - con la sentenza n. 10 del 07/01/2004, che ha richiamato la suddetta ordinanza della Corte Costituzionale nonchè altra precedente sentenza della stessa Cassazione, n. 7662 del 19/07/1999.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, è chiaro che, nel caso da Lei prospettato, sono abbondantemente decorsi i termini perentori di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
Termini Cartella Esattoriale - I parte
n. 245 - 25/09/2004 Quesito Innanzitutto complimenti per la sua iniziativa. Vorrei sapere, in merito ad una cartella relativa ad ILOR per l'anno 1993 notificata in data 03/07/04 con ruolo
n.
245 - 25/09/2004
Quesito
Innanzitutto complimenti per la sua iniziativa.
Vorrei sapere, in merito ad una cartella relativa ad ILOR per l'anno 1993 notificata in data 03/07/04 con ruolo escutivo in data 28/12/2000 se sono scaduti i termini per il concessionario e per l'Agenzia per poter richiedere la pretesa.
Dalla formulazione letterale e dal tenore logico dell'espressioni usate dal legislatore nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 è dato evincere, in modo non equivoco, l'obbligo per il concessionario di notificare la cartella esattoriale entro e non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato.
La natura perentoria dell'indicato termine è stata autorevolmente ribadita dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 107 del 01/04/2003, che in proposito ha sottolineato essere tale interpretazione l'unica costituzionalmente legittima, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Inoltre, nello stesso senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - con la sentenza n. 10 del 07/01/2004, che ha richiamato la suddetta ordinanza della Corte Costituzionale nonchè altra precedente sentenza della stessa Cassazione, n. 7662 del 19/07/1999.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, è chiaro che, nel caso da Lei prospettato, sono abbondantemente decorsi i termini perentori di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.