10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
In merito all'ulteriore quesito che mi ha posto, Le confermo che il termine di cui agli artt. 77, comma 1, e 50, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 è tassativamente quello di 'sessanta giorni dalla notificazione dalla cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento'.
Pertanto, come può notare, non si fa riferimento al termine per proporre ricorso, beneficiando della sospensione feriale dei termini, ma al generico termine amministrativo di sessanta giorni; di conseguenza, scaduto il suddetto termine, il concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
Termini Cartella Esattoriale - parte III
n. 263 - 03/10/2004 Quesito Mi compiaccio ancora una volta con Lei per la celerità della Sua risposta e per la Sua precisione, nonchè per la Sua squisita disponibilità (parere: Termini Cartella Esattoriale - parte II).
n.
263 - 03/10/2004
Quesito
Mi compiaccio ancora una volta con Lei per la celerità della Sua risposta e per la Sua precisione, nonchè per la Sua squisita disponibilità (parere: Termini Cartella Esattoriale - parte II).
In merito alla risposta fornitami, a seguito di un mio quesito le porrei la seguente domanda:
Il concessionario alla riscossione, era legittimato a iscrivere ipoteca per il debito emergente dalla cartella, non pagato dal mio cliente anche se i termini per proporre ricorsonon erano ancora scaduti in virtù dell'interruzione dei termini ferieali??
Vi è legislazione e/o giurisprudenza al riguardo?
In merito all'ulteriore quesito che mi ha posto, Le confermo che il termine di cui agli artt. 77, comma 1, e 50, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 è tassativamente quello di 'sessanta giorni dalla notificazione dalla cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento'.
Pertanto, come può notare, non si fa riferimento al termine per proporre ricorso, beneficiando della sospensione feriale dei termini, ma al generico termine amministrativo di sessanta giorni; di conseguenza, scaduto il suddetto termine, il concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.