Sentenza con la quale la Cassazione risolve la questione dell'applicabilità della disciplina della decadenza dell'attività di riscossione a tutte le imposte indirette
n. 497 - 09/01/2005 Quesito Esimio Avvocato, è stata impugnata una cartella di pagamento ai fini INVIM, eccependo la decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'art 17 comma 1 lett.
n.
497 - 09/01/2005
Quesito
Esimio Avvocato, è stata impugnata una cartella di pagamento ai fini INVIM, eccependo la decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'art 17 comma 1 lett.c) dpr 602/73.
Infatti l'avviso di accertamento notificato in data 3 aprile 2001 era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La maggiore imposta accertata dall'ufficio è stata iscritta a ruolo e reso esecutivo in data 13-4-2004 come risulta dalla cartella esattoriale notificata in data 16-6-2004.
L'ufficio sostiene nelle deduzioni l'inammissiblità del ricorso per mancanza di motivazione, in quanto l'art citato riguarda la riscossione delle II. sul reddito, il giudice dovrebbe decidere ultra petita, la cartella è impugnabile solo per vizi propri e per l'invim la decadenza è decennale.
Nonostante le citazioni delle sentenze della cassazione secondo cui la normativa è applicabile anche alle imposte indirette anche per analogia, e l'eccezione di nullità della cartella per violazione dell'art 6 comma 1 dello statuto contribuente, l'ufficio insiste sulla inappicabilità dell'art. 17.
Vorrei replicare in udienza anche sostenendo la mancata conoscenza del diritto da parte dei funzionari dell'Ufficio.
Potrebbe suggerirmi come comportarmi?
La ringrazio anticipatamente e la prego, se possibile di rispondermi molto presto avendo l'udienza il giorno 10 c.m.
Gradisca i miei più cordiali Saluti.
Prov. Enna.
Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, nel confermarLe l'illegittimità del recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, Le segnalo la sentenza n. 12587 del 06 febbraio - 08 luglio 2004 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - (in Guida Normativa n. 171 di martedì 21/09/2004) con la quale la Cassazione risolve, ancora una volta positivamente, la questione dell'applicabilità della disciplina della decadenza dell'attività di riscossione a tutte le imposte indirette.