L'Agenzia delle Entrate afferma che l'importo del credito non è recuperabile a seguito ad una circolare, ma le sanzioni e gli interessi sono dovuti
n. 740 - 31/03/2005 Quesito Egreg. Avvocato, gradiremmo conoscere il suo parere circa un eventuale ricorso alla Comm. Tributaria per quanto appresso.
n.
740 - 31/03/2005
Quesito
Egreg. Avvocato, gradiremmo conoscere il suo parere circa un eventuale ricorso alla Comm. Tributaria per quanto appresso.
Un cliente ha utilizzato il giorno 14.11.2002 a mezzo F/24 l'importo di euro 5.800/00 di credito d'imposta per i nuovi investimenti (Cod. 6734) ma, circa una settimana fa gli è stata notificata una cartella esattoriale per sanzioni dell'importo di euro 1.564/00 (Pari ad 1/3), in quanto dal giorno 13.11.02 le compenzazioni erano sospese per effetto del Decreto L. 253.
L'Agenzia delle Entrate afferma che l'importo del credito non è recuperabile a seguito ad una circolare, ma le sanzioni e gli interessi sono dovuti.
Se è possibile fare ricorso, citate gentilmente la normativa che ci consente tale ricorso.
Cordialità e ringraziamenti
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le consiglio di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione tributaria tenendo presente che:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari per la medesima questione ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 167 del 07/09/2004 (articolo di Antonella Gorret, in ItaliaOggi del 06/10/2004);
- la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta - Sez. III - con la sentenza n. 26/03/04 del 10/03/2004 e la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. VII- con la sentenza n. 91/7/04 del 30/04/2004 hanno accolto i ricorsi dei contribuenti (le suddette sentenze le può trovare nella mia raccolta di giurisprudenza sui crediti d'imposta del 15 luglio 2004, che può interamente scaricare dal mio sito (La giurisprudenza in tema di crediti d'imposta (n. 9 sentenze C.T.P.)), unitamente alla mia monografia sul tema (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004), dove ho rilevato l'illegittimità della norma;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - Sez. V -, con la sentenza n. 73 del 08/07/2004 ha ritenuto non sanzionabile per l'inevitabile ignoranza della legge il caso da Lei prospettato (sentenza pubblicata in G.T. - Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA n. 2/2005, pagg. 183 e ss.).
Distinti saluti.