In seguito a sentenza CTP, nonostante la tempestiva notifica della stessa all'agenzia delle entrate, quest'ultima ha ritenuto emettere l'avviso di liquidazione
n. 770 - 10/04/2005 Quesito Carissimo avvocato, le rinnovo le solite congratulazione per l'ottimo lavoro svolto e le chiedo un suo illuminato parerere su quanto segue.
n.
770 - 10/04/2005
Quesito
Carissimo avvocato, le rinnovo le solite congratulazione per l'ottimo lavoro svolto e le chiedo un suo illuminato parerere su quanto segue.
In seguito a sentenza CTP di Bari, emessa il 6/11/2000 e depositata il 17/9/2001, in materia di invim e imposta di registro, parzialmente favorevole per il contribuente, nonostante la tempestiva notifica della stessa all'agenzia delle entrate, quest'ultima ha ritenuto emettere l'avviso di liquidazione in data 10/3/2005.
Si chiede di sapere:
1) se è tempestivo l'avviso di liquidazione emesso a tale distanza dalla pronuncia;
2) se è lecito pensare ad un ricorso contro lo stesso avviso di liquidazione per contestare, comunque, la tardiva emissione, anche se nei termini, che ha comunque causato un aggravio di interessi per il contribuente.
e cordialità.
Prov. Bari
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, dopo l'accoglimento parziale del ricorso, l'ufficio può procedere alla riscossione provvisoria nei limiti stabiliti tassativamente dall'art. 68 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
In assenza di una precisa disposizione circa i termini entro cui effettuare la suddetta riscossione, è da presumere che l'ufficio possa agire entro il termine di prescrizione ordinario decennale, non avendo il contribuente la possibilità di contestare la discrezionalità temporale entro cui l'organo impositore procede alla liquidazione, mancando, e questo è un fatto assurdo, una specifica disposizione in tema di statuto del contribuente.
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.